Cassazione Civile, Sentenza n. 14762/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli relativa alla domanda di accertamento della responsabilità per dissesti statici e strutturali subiti dal loro fabbricato, demolito nel corso del processo, addebitati ai lavori eseguiti nell'edificio adiacente. Le questioni principali riguardavano: l'estensione della responsabilità ai proprietari confinanti (art. 840 c.c.), la responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e la responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), la rilevanza della culpa in eligendo per il committente, l'eventuale caso fortuito come causa esimente, la quantificazione del danno per mancato godimento e la ripartizione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza d'appello per insanabile contraddittorietà rispetto alla valutazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. (esame del caso fortuito) e l'omessa adeguata valutazione dell'interesse ad estendere la platea dei corresponsabili; per questo profilo la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Suprema Corte ha confermato la valutazione di merito sulla natura colposa della responsabilità ex art. 840 e 2043 c.c., la quantificazione del danno per equivalente in ragione dell'impossibilità di recupero in forma specifica, e la legittimità delle decisioni sulla liquidazione del danno e sulla ripartizione delle spese (tenendo conto della normativa vigente ratione temporis).
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cose in custodia può essere esclusa dal caso fortuito; il giudice deve verificare la sussistenza del caso fortuito (elemento esterno, eccezionale e imprevedibile) anche quando i lavori sono affidati in appalto. Non è sempre necessario accertare la culpa in eligendo per il committente ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode, ma va accertata l'autonoma incidenza causale dell'evento.
art. 840 c.c.
La responsabilità del proprietario confinante per opere di escavazione non opera in senso oggettivo: richiede condotta colposa. Se i lavori sono dati in appalto, di regola l'appaltatore è responsabile, salvo che al committente sia rimproverabile una condotta attiva (es. impartire prescrizioni causative) che integri la responsabilità.
art. 2043 c.c.
Responsabilità aquiliana che richiede prova del fatto illecito, del nesso causale e dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) da parte dell'attore danneggiato; la domanda di risarcimento richiede che l'attore provi tali elementi.
art. 2697 c.c.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova: il danneggiato deve dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa; l'eccezione del caso fortuito costituisce una difesa che il giudice deve verificare anche d'ufficio se gli elementi di fatto sono prospettati.
art. 360 c.p.c.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: vizio di violazione di legge, nullità per mancata motivazione e omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha valutato la compatibilità delle censure con tali parametri e l'eventuale trasformazione in contestazione di merito non consentita in sede di legittimità.
art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c.
Principi sulla motivazione della decisione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha richiamato l'esigenza di motivazione non contraddittoria e ha escluso numerose doglianze che in realtà chiedevano rivalutazione di fatto riservata al giudice di merito.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020)
Norma richiamata come base procedurale per lo svolgimento dell'udienza (menzione del rito ai sensi della norma e successive proroghe).
art. 92 c.p.c. (testo previgente alla L. n. 263/2005)
Norma sul regolamento delle spese processuali ratione temporis: la Corte territoriale ha applicato il testo vigente all'epoca di instaurazione del giudizio per giustificare la compensazione parziale o totale delle spese, con motivazione desumibile dal complesso della decisione.
Massime di principio
- In contenziosi per danni da lavori edilizi confinanti occorre distinguere chiaramente tra responsabilità del proprietario confinante (art. 840 c.c.), responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), poiché ciascuna figura richiede elementi probatori e regimi di esenzione diversi.
- La responsabilità del proprietario per escavazioni non è automatica: se i lavori sono dati in appalto l'appaltatore è in via ordinaria responsabile, salvo prova che il committente abbia esercitato un ruolo causativo attivo (es. prescrizioni o interventi causativi).
- La difesa basata sul caso fortuito va esaminata dal giudice anche d'ufficio se sono prospettati elementi fattuali: nei casi di lavori affidati a terzi, l'esimente presuppone caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale.
- In sede di legittimità molte censure vengono rigettate se, di fatto, mirano a una rivalutazione dei fatti storici riservata al giudice di merito; le doglianze pertinenti sono quelle che evidenziano vizi di motivazione o contraddittorietà nella decisione.
- La quantificazione del danno per mancato godimento va commisurata a prove concrete: se il giudice ha riconosciuto il valore di mercato dell'immobile perduto, non è normalmente possibile ottenere un ulteriore ristoro per lo stesso periodo in forma di mancato godimento.
- La ripartizione delle spese deve tener conto del testo normativo vigente al tempo dell'introduzione del giudizio e della complessità della lite; la compensazione può essere motivata dal risultato sostanziale e dalla molteplicità dei profili di responsabilità accertati.
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