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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00371/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato è stato contestato per aver redatto oltre 170 atti pubblici (inviti a comparire ex art. 180 co. 8 Codice della Strada e verbali ex art. 142 co. 8 CdS per eccesso di velocità) attestando falsamente di aver personalmente rilevato le infrazioni e di essersi avvalso della strumentazione tecnica solo in ausilio alla propria percezione, mentre in realtà non era presente sul luogo e aveva consultato i dati tecnici successivamente presso il comando. In primo grado il GUP, nel rito abbreviato, aveva assolto ritenendo assente il dolo e il fatto materiale del falso; la Procura ha impugnato e la Corte d'appello ha riformato riconoscendo il reato di falso ideologico in atti pubblici. In Cassazione l'imputato ha lamentato carenza di motivazione del giudice di appello e violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, oltre alla errata qualificazione come falso ideologico di mere irregolarità amministrative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione della Corte d'appello. La Corte suprema ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui gli atti contenevano attestazioni non veritiere, comprese attestazioni implicite (la presenza dell'agente al momento del rilevamento deducibile dalle formule utilizzate), e che il dolo richiesto dal reato di falso ideologico è generico (consapevolezza e volontà di attestare circostanze non corrispondenti al vero), indipendentemente da un fine di lucro o personale. Quanto all'obbligo di motivazione rafforzata, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente confutato i passaggi logici del giudice di primo grado e spiegato le ragioni della riforma.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 476

    Riferimento alla fattispecie di falso ideologico in atti pubblici; la sentenza conferma che integra il reato l'attestazione, anche implicita, di circostanze non corrispondenti al vero da parte del pubblico ufficiale

  • Codice penale, art. 479

    Norma sanzionatoria collegata ai reati di falsità in atti pubblici; applicata insieme ad art. 476 per le conseguenze penali della falsità

  • Codice penale, art. 81 comma finale

    Rinvio alla continuazione o alla responsabilità per più fatti (contestazione di pluralità di atti falsi); usato per definire la cornice soggettiva e la responsabilità per fatti reiterati

  • Codice della Strada, art. 180

    Disciplina dell'invito a comparire e delle contestazioni differite; la Corte ha ritenuto che l'uso di formule previste dall'art. 180 potesse implicare la presenza dell'agente e costituire attestazione implicita

  • Codice della Strada, art. 142

    Norma sugli accertamenti di eccesso di velocità e sui verbali redatti anche a seguito di rilevazione tecnica; la sentenza sottolinea che l'indicazione che le immagini sono state usate 'a conferma' implicava un'accertamento personale non corrispondente al vero

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Regola sulla motivazione della sentenza; invocata nel ricorso con riferimento all'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma di assoluzione, ma la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito adeguata motivazione

  • Codice di procedura penale, art. 606

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e mancanza/contraddittorietà della motivazione); il ricorrente ha prospettato tali motivi ma la Corte li ha ritenuti infondati

Massime di principio

  • Il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale può consistere non solo in una dichiarazione espressa non veritiera, ma anche in attestazioni implicite quando la menzione di determinate circostanze è presupposto necessario dell'affermazione resa nell'atto pubblico
  • Per il reato di falso ideologico è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza e la volontà di attestare circostanze non corrispondenti al vero; non è necessario provare un fine di lucro o un interesse personale
  • La possibilità di impugnare un atto amministrativo o il fatto che l'infrazione sia stata effettivamente rilevata da strumenti tecnici non esclude la rilevanza penale di attestazioni mendaci relative all'attività personale svolta dal pubblico ufficiale
  • In caso di riforma di una sentenza di assoluzione la Corte d'appello deve motivare in modo analitico le ragioni della riforma (motivazione rafforzata), ma non è tenuta a una motivazione aggiuntiva se la sentenza di primo grado risulta meramente assertiva e priva di argomentazioni concrete
  • Nella valutazione dei verbali di polizia municipale occorre distinguere tra la constatazione oggettiva dell'infrazione tramite strumenti tecnici e la descrizione, nell'atto, delle attività che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente svolto; la discrepanza su quest'ultimo profilo può costituire falso ideologico

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