Cassazione Civile, Ordinanza n. 24714/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Alcuni condomini avevano impugnato davanti al tribunale una delibera assembleare del 20/06/2014 chiedendone l'annullamento perché non erano stati convocati. Il tribunale aveva accolto la domanda. Il condominio aveva proposto appello; la corte d'appello aveva accolto solo in parte il gravame, dichiarando cessata la materia del contendere perché la delibera viziata era stata sostituita da una successiva delibera del 04/10/2014, ma aveva comunque condannato il condominio alle spese di lite di primo e secondo grado. Con il ricorso per cassazione il condominio denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel porre le spese a suo carico pur avendo riconosciuto la fondatezza dell'appello, almeno quanto al secondo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, quando il giudizio si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, il governo delle spese va effettuato secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè valutando in via prognostica quale parte sarebbe risultata soccombente se la causa fosse stata decisa nel merito. Nel caso concreto la corte d'appello aveva correttamente ritenuto soccombente, in via virtuale, il condominio, poiché il primo motivo di gravame era stato respinto e il vizio originario della delibera annullata per mancata convocazione non era stato inciso dai motivi di appello. È stato quindi confermato l'addebito delle spese al condominio e il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La condanna alle spese segue la soccombenza; in cassazione la censura è ammissibile solo se le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
La decisione di compensare le spese richiede adeguata motivazione, mentre non è necessaria una specifica motivazione quando il giudice non disponga la compensazione.
La doglianza è stata veicolata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La mancata convocazione dei condomini aventi diritto alla partecipazione all'assemblea integra vizio della delibera.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Rende applicabile, ratione temporis, il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese deve essere compiuta secondo la soccombenza virtuale, con una valutazione prognostica della fondatezza delle rispettive pretese nel merito.
- La censura in cassazione sulla liquidazione delle spese è scrutinabile solo se il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice deve considerare l'esito complessivo della controversia e non il solo accoglimento di uno dei motivi di gravame, se la restante parte dell'impugnazione è stata respinta o la ragione originaria di invalidità resta integra.
- Nel regime delle spese, la motivazione specifica è necessaria per la compensazione, non per la scelta di non compensare.
- La mancata convocazione dei condomini aventi diritto a partecipare all'assemblea costituisce vizio idoneo a fondare l'annullamento della deliberazione impugnata.
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