Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03929/2026 del 22/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una banca era destinataria di un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all'anno 2005, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di costi sostenuti nell'ambito di due operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e di altri costi ritenuti non di competenza economica, irrogando anche sanzioni. Dopo un primo contenzioso sfociato in un precedente rinvio della Cassazione, il giudice tributario di rinvio ha accolto solo in parte l'appello della contribuente, annullando l'atto limitatamente ai costi di cartolarizzazione e compensando integralmente le spese. Nel nuovo ricorso per cassazione la banca ha dedotto: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di annullamento o rideterminazione delle sanzioni alla luce del sopravvenuto regime più favorevole del d.lgs. n. 158/2015; (2) violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per avere la sentenza compensato integralmente le spese senza gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la stessa ricorrente aveva riferito che l'Ufficio aveva spontaneamente ridotto le sanzioni in applicazione del favor rei, facendo venir meno la ragione del contendere su quel punto. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo legittima la compensazione integrale delle spese perché motivata con riferimento alla complessità delle questioni trattate, ragione astrattamente idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni previste dalla disciplina applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato quindi respinto; la banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ricorso solo parzialmente inammissibile e non integralmente rigettato o inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro del motivo per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda; il motivo è però divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del motivo per violazione di legge in tema di spese.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    "le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"

    nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione anche per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; la complessità delle questioni trattate è stata ritenuta idonea a integrare tale presupposto.

  • art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, d.lgs. n. 156 del 2015

    ha modificato l'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 con efficacia dal 1° gennaio 2016.

  • art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, d.lgs. n. 220 del 2023

    non applicabile al caso perché opera solo per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023

    indica il regime temporale di applicazione delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 220/2023.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    richiamato in via analogica come norma corrispondente alla disciplina tributaria delle spese; la clausola delle gravi ed eccezionali ragioni è qualificata come clausola generale elastica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplina la trattazione camerale e il deposito della memoria illustrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando vi sia solo una parziale inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché la norma opera solo nei casi tipizzati di rigetto integrale o inammissibilità/improcedibilità originaria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa fatta valere con il motivo di ricorso determina carenza di interesse all'impugnazione e rende il motivo inammissibile per cessazione della ragione del contendere.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario, nella disciplina applicabile ratione temporis, è legittima non solo in caso di soccombenza reciproca ma anche quando il giudice motivi espressamente la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.
  • La complessità delle questioni trattate, specie se connessa alla novità della questione e all'assenza di precedenti di legittimità, può integrare una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • La valutazione della gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte per la compensazione delle spese è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia incoerente con le risultanze di causa o con la giurisprudenza consolidata.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di parziale inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non essendo la fattispecie assimilabile ai casi tipizzati di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.