Cassazione Civile, Ordinanza n. 04456/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un'associazione sportiva dilettantistica e al suo legale rappresentante un avviso di accertamento per l'anno 2010, contestando la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA e recuperando a tassazione maggiori imposte sul presupposto di un volume d'affari e di un reddito d'impresa accertati. In primo grado il ricorso dell'associazione era stato accolto, mentre l'impugnazione del legale rappresentante era stata dichiarata inammissibile per estinzione dell'ente al momento della notifica. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione della L. 398/1991, artt. 1 e 2, per avere il giudice regionale ritenuto sufficiente, ai fini dell'agevolazione fiscale, la sola iscrizione dell'ente nel registro CONI senza la richiesta affiliazione alle federazioni sportive; 2) ulteriore violazione della stessa disciplina per mancata affiliazione a federazioni sportive nazionali; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, i cui proventi sarebbero stati fiscalmente rilevanti e incompatibili con il regime agevolato. La Corte ha trattato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli fondati perché la CTR aveva erroneamente valorizzato il solo dato formale dell'iscrizione al registro CONI e aveva omesso di verificare il rispetto degli ulteriori requisiti sostanziali e formali del regime agevolato, inclusa l'effettività delle operazioni fatturate e l'osservanza degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR della Basilicata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La cassazione è stata disposta perché il giudice d'appello aveva applicato in modo non corretto la disciplina del regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche, basandosi sul solo requisito formale dell'iscrizione al CONI senza verificare i presupposti sostanziali e gli adempimenti richiesti, nonché la possibile incidenza di operazioni fatturate inesistenti.
Norme richiamate
L. 16 dicembre 1991, n. 398, art. 1
"associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti"; soglia dei proventi commerciali del periodo d'imposta precedente non superiore a 250.000 euro
L'accesso al regime agevolato richiede sia un requisito formale sia requisiti sostanziali; l'iscrizione al registro CONI non basta da sola, essendo necessario l'effettivo svolgimento dell'attività dilettantistica senza fine di lucro e il rispetto delle condizioni di legge.
L. 16 dicembre 1991, n. 398, art. 2
La disciplina degli adempimenti e del regime forfetario va rispettata integralmente; la CTR aveva errato nel non considerare gli obblighi formali e contabili come presupposti del beneficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sul regime agevolato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per censurare l'omesso esame della circostanza relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Richiamato per affermare la rilevanza fiscale dei proventi derivanti da operazioni inesistenti.
art. 36, comma 34-bis, D.L. 223/2006
Richiamato, in combinazione con l'art. 14, comma 4, L. 537/1993, per sostenere la tassabilità dei proventi derivanti da fatture per operazioni inesistenti.
art. 7, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conv. in L. 27 luglio 2004, n. 186
"unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche"
Il CONI è indicato come organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva, ma ciò non esonera dal controllo sulla sostanza dei requisiti per l'agevolazione.
art. 1, comma 1, D.P.R. 442/1997
L'opzione per il regime agevolato può risultare anche da comportamenti concludenti, mediante la concreta attuazione del regime dall'inizio del periodo d'imposta o dell'attività.
La comunicazione dell'opzione deve essere resa a posteriori secondo le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi, con l'allegazione della specifica modulistica IVA.
Massime di principio
- Per il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, l'iscrizione al registro CONI costituisce un requisito formale necessario, ma non sufficiente: occorre anche la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività dilettantistica e dell'assenza di fini di lucro.
- L'onere di dimostrare i presupposti sostanziali e il rispetto degli adempimenti richiesti per fruire di un'agevolazione fiscale grava sul contribuente.
- La concessione di benefici fiscali non può fondarsi sul solo dato formale dell'affiliazione o dell'iscrizione, dovendo il giudice verificare la concreta corrispondenza tra attività svolta e presupposti di legge.
- Quando si deduce l'inesistenza delle operazioni fatturate, il giudice deve esaminare tale circostanza perché incide sulla verifica dei requisiti sostanziali e sulla rilevanza fiscale dei proventi.
- Il mancato rispetto degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla disciplina agevolativa può impedire l'accesso o la conservazione del regime forfetario.
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