Cassazione Civile, Ordinanza n. 07021/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell'ente datore di lavoro. La lavoratrice chiedeva l'ammissione privilegiata al passivo per differenze retributive, assumendo di avere svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento riconosciutole (Area A, posizione A2) e di dover essere collocata nell'Area B, posizione B1, sulla base delle attività concretamente svolte sin dall'assunzione e poi, dal 2014, come autista di prossimità. Il primo decreto del Tribunale era stato cassato con rinvio per rinnovare la valutazione secondo il giudizio trifasico di confronto tra mansioni in concreto e declaratorie contrattuali. In sede di rinvio, il Tribunale ha nuovamente rigettato l'opposizione ritenendo che le attività descritte fossero di mero supporto al personale sanitario, prive di autonomia e di responsabilità del risultato, e quindi riconducibili all'Area A. Con l'unico motivo di ricorso la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme collettive richiamate e dell'art. 36 Cost., sostenendo che il Tribunale non avesse rispettato il vincolo conformativo dell'ordinanza di rinvio, non avesse correttamente svolto il giudizio trifasico, avesse omesso di considerare la disciplina collettiva integrativa rilevante e avesse erroneamente attribuito all'Area B requisiti propri dell'Area C; ha inoltre valorizzato precedenti di legittimità sul profilo di autista soccorritore e le delibere regionali lombarde sul relativo percorso formativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il Tribunale di rinvio aveva correttamente esaminato le declaratorie contrattuali rilevanti nel tempo, svolgendo il necessario giudizio trifasico: comparazione tra Area A e Area B, ricostruzione delle mansioni concretamente dedotte e conclusione circa la non riconducibilità delle stesse all'Area B, per mancanza dei tratti qualificanti delle mansioni superiori, in particolare dell'autonomia e dell'assunzione di responsabilità del risultato. La Corte ha inoltre escluso rilievo decisivo alla contrattazione collettiva integrativa richiamata dalla ricorrente, osservando che non può legittimamente discostarsi dalla disciplina del contratto collettivo di riferimento, e ha giudicato inconferenti le delibere amministrative regionali, perché prive di capacità di alterare l'assetto delle declaratorie contrattuali. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dichiarata tenuta, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
viene indicato come base dell'opposizione proposta avverso lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
la domanda di differenze retributive per mansioni superiori implica la verifica delle mansioni concretamente svolte e della loro riconducibilità all'inquadramento o a mansioni superiori.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione di legge e di fonti collettive.
art. 10 del CCNL - quadriennio normativo 2002-2005
richiamato dalla ricorrente come fonte dell'inquadramento e del profilo professionale rivendicato.
art. 13 del CCNL - quadriennio normativo 1998-2001
richiamato dalla ricorrente come fonte dell'inquadramento e del profilo professionale rivendicato.
artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati dalla ricorrente per sostenere la diversa collocazione professionale nell'Area B.
art. 6 del CCNL - quadriennio normativo 2006-2009
richiamato dalla ricorrente come fonte di disciplina del profilo e dell'inquadramento.
art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009
la Corte richiama il precedente di legittimità secondo cui tale disposizione non ha trasposto figure professionali da un'area all'altra, ma ha enucleato un nuovo profilo per le assunzioni successive.
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso a sostegno della pretesa retributiva.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato nel dispositivo per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765
richiamata per affermare che la contrattazione collettiva integrativa non può discostarsi legittimamente dalla disciplina del contratto collettivo di riferimento.
Cass. n. 20915 del 2019
richiamata per ribadire che il contratto integrativo non aveva operato una trasposizione automatica di figure professionali tra aree, ma aveva introdotto un nuovo profilo per assunzioni successive.
Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315
richiamata solo ai fini processuali per le condizioni del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda di riconoscimento di mansioni superiori richiede la verifica concreta delle attività effettivamente svolte e la loro comparazione con le declaratorie collettive applicabili ratione temporis, secondo un giudizio trifasico che non può arrestarsi a formule generiche sulla maggiore professionalità.
- La contrattazione collettiva integrativa non può validamente alterare l'assetto delle declaratorie del contratto collettivo di riferimento né determinare, per via interpretativa, il passaggio automatico di personale già assunto da un'area contrattuale a un'altra.
- Ai fini del riconoscimento di un livello superiore rilevano gli elementi qualificanti della declaratoria superiore, quali autonomia nell'organizzazione dell'attività e assunzione di responsabilità del risultato; il mero supporto ad attività altrui o sanitarie, privo di autonomia e responsabilità, resta nella fascia inferiore.
- Le determinazioni amministrative regionali o settoriali prive di idonea forza normativa non possono modificare la classificazione professionale stabilita dalla contrattazione collettiva.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle risultanze istruttorie quando il giudice di merito abbia già motivato in modo coerente sulla riconducibilità o meno delle mansioni alla declaratoria superiore.
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