Cassazione Civile, Ordinanza n. 14306/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso dichiarata dalla ricorrente nella memoria illustrativa e ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non è stata adottata alcuna pronuncia sul merito dei motivi di ricorso. La Corte ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, poiché gli intimati non avevano svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva confermato la decisione del Giudice di Pace di Chiavari. Dai motivi indicati emerge una controversia relativa alla disciplina del servizio idrico integrato, con contestazioni sulla corretta applicazione di norme del d.lgs. 152/2006 e del D.M. 30 settembre 2009 n. 102, nonché su norme generali in tema di adempimento, buona fede, risoluzione e ripetizione dell'indebito. La ricorrente aveva articolato almeno tre motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge. Tuttavia, prima della decisione sul merito, nella memoria illustrativa la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in Cassazione.
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
norma richiamata nei motivi, relativa alla disciplina ambientale/idrica invocata dalla ricorrente.
norma richiamata nei motivi, relativa alla disciplina del settore idrico.
norma richiamata nei motivi, relativa alla disciplina del servizio idrico.
norma richiamata nei motivi, relativa alla disciplina del servizio idrico integrato.
norma richiamata nei motivi, relativa alla disciplina del servizio idrico integrato.
norma richiamata nei motivi, relativa alla disciplina del servizio idrico integrato.
norma richiamata nei motivi, relativa alla tariffazione/corrispettivi del servizio idrico.
norma richiamata nei motivi, relativa alla disciplina del servizio idrico.
art. 2 D.M. 30 settembre 2009 n. 102
norma regolamentare richiamata nei motivi, collegata alla disciplina del servizio idrico.
richiamato in tema di correttezza nell'adempimento.
richiamato in tema di responsabilità per inadempimento.
richiamato in tema di integrazione del contratto.
richiamato in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto.
richiamato in tema di risoluzione per inadempimento.
richiamato in tema di somministrazione.
richiamato in tema di ripetizione dell'indebito.
richiamato come norma sulla decisione secondo diritto nel processo civile.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, validamente dichiarata dalla parte ricorrente, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi dedotti.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
- Quando il ricorso viene meno per rinuncia, restano assorbite tutte le censure di merito e non si forma alcun pronunciamento sulla fondatezza dei motivi proposti.
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