Cassazione Civile, Ordinanza n. 20363/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore all'indennità di mobilità in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con una società. In primo grado e in appello era stata accolta la domanda del lavoratore, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze tra l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione già erogata. L'INPS ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 416 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse omesso di accertare tutti i fatti costitutivi della pretesa; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non aver esaminato un estratto telematico da cui emergevano il codice ATECO dell'attività svolta e la contribuzione versata dal datore; (3) violazione della l. n. 223 del 1991, degli artt. 4, 5, 7, 12 e 16, dell'art. 7, comma 7, d.l. n. 148 del 1993 conv. in l. n. 236 del 1993, e dell'art. 3, comma 1, l. n. 92 del 2012, per avere la corte ritenuto la società datrice rientrante tra le imprese soggette a cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, osservando che il ricorso introduttivo del lavoratore non aveva specificamente allegato l'attività del datore di lavoro, sicché non poteva formarsi una non contestazione su un elemento costitutivo della domanda; inoltre la non contestazione non può riguardare elementi normativi della fattispecie, come l'assoggettabilità del datore al regime previdenziale in ragione del tipo di attività svolta. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla corte d'appello per nuovo esame della riconducibilità del datore all'area di applicazione delle prestazioni di CIGS e mobilità, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla stessa corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché accerti se il datore di lavoro, in ragione dell'attività esercitata, rientrasse nell'area di applicazione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità. La Corte ha inoltre disposto il rinvio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rilievo decisivo è che non poteva ritenersi coperto da non contestazione l'elemento della riconducibilità del datore al regime previdenziale pertinente, in quanto tale elemento non era stato adeguatamente allegato dall'attore e comunque integra un elemento normativo della fattispecie, non suscettibile di essere ammesso per mancata contestazione.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che gravava sul lavoratore l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della pretesa, incluso l'elemento relativo all'assoggettabilità del datore al regime previdenziale di riferimento.
Richiamato in relazione alla contestazione dei fatti nel rito del lavoro e alla necessità di una difesa specifica dell'INPS rispetto ai fatti allegati.
Invocato per il preteso omesso esame della documentazione prodotta e per la valutazione delle risultanze istruttorie.
Invocato per censurare la valutazione delle prove e della documentazione telematica relativa all'attività del datore e alla contribuzione versata.
Richiamato quale vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
L. 223/1991, artt. 4, 5, 7, 12 e 16
Richiamata come disciplina delle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinari e della mobilità.
art. 7, comma 7, d.l. 148/1993 conv. in l. 236/1993
Richiamato quale base normativa del sistema contributivo/prestazionale della mobilità.
Richiamato in relazione alla disciplina della prestazione di mobilità e al perimetro soggettivo di applicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio volto a ottenere prestazioni previdenziali, il lavoratore deve allegare e provare tutti gli elementi costitutivi del diritto, compresa la riconducibilità del datore di lavoro al regime legale che abilita la prestazione richiesta.
- La non contestazione opera solo sui fatti specificamente allegati dalla parte onerata della prova e non può formarsi su circostanze che la domanda non abbia compiutamente introdotto nel thema decidendum.
- La non contestazione non può riguardare elementi normativi della fattispecie, come l'assoggettabilità del datore di lavoro a un determinato regime previdenziale in ragione del tipo di attività svolta.
- Quando la contestazione dell'ente previdenziale investe l'attività datoriale e il relativo inquadramento, il giudice non può considerare pacifico il presupposto soggettivo della prestazione e deve verificarlo in concreto.
- La produzione di documentazione relativa al codice attività e alla contribuzione versata può essere decisiva ai fini dell'accertamento del perimetro applicativo della prestazione previdenziale, se la questione è stata ritualmente posta in giudizio.
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