Sentenza del 03/05/2023 n. 11550 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca; la questione centrale riguardava se l'adesione alla "definizione agevolata" prevista dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 732-733 (pagamento di una percentuale ridotta del canone dovuto) determini ex lege una rideterminazione del canone tale da dover ridurre conseguentemente la base imponibile dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali. La Regione sosteneva che la base imponibile dovesse restare l'ammontare originario del canone e che la riduzione concordata non potesse automaticamente comprimere l'imposta regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'adesione alla definizione agevolata comporta una vera e propria rideterminazione ex lege del canone per le annualità e le somme comprese nella definizione: il pagamento della somma ridotta svolge funzione solutoria dell'obbligazione e costituisce il canone effettivamente versato. Di conseguenza la base imponibile per l'imposta regionale deve essere commisurata al canone effettivamente versato nelle voci oggetto di definizione. La Corte ha inoltre precisato i confini di giurisdizione (giudice ordinario per le questioni di determinazione del canone quando si tratta di diritti patrimoniali o di misure di quantificazione ex lege; giudice tributario per i ricorsi relativi ad avvisi di accertamento dell'imposta). Sono compensate le spese giudiziali per la novità della questione; la ricorrente è tenuta, se dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 732-733
732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ... i procedimenti giudiziari pendenti ... possono essere integralmente definiti ... mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato ... di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute. 733. La domanda di definizione ... è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni ...
La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione prevista dai commi 732-733 operi come una rideterminazione ex lege del canone per le annualità/posizioni oggetto della domanda; il pagamento ridotto ha funzione solutoria e costituisce il canone effettivamente versato, commisurando la base imponibile dell'imposta regionale a tale importo.
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 100, commi 7-10 (richiamato per analogia)
7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime ... i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti ... possono essere definiti, previa domanda ... mediante versamento: a) ... 30 per cento ... b) ... 60 per cento ... 9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui al comma 7 ... costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. 10. La presentazione della domanda ... sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi ...
Per analogia con la definizione del 2013, anche il meccanismo del DL 104/2020 è qualificato come istituto che ridetermina i canoni tramite il pagamento di una somma forfettizzata e sospende il contenzioso; costituisce motivo giustificativo per ritenere che il canone 'ridotto' sia quello effettivamente dovuto per le annualità definite.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1
Stabilisce la devoluzione delle controversie tributarie alla giurisdizione del giudice tributario. La Corte ha però specificato che, quando la determinazione del canone (elemento da cui deriva matematicamente la base imponibile) è oggetto di una controversia di natura patrimoniale o di rideterminazione ex lege, tale controversia resta di competenza del giudice ordinario; le liti che invece riguardano l'imposizione o l'accertamento tributario sono devolute al giudice tributario.
L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2 (richiamata)
Richiamata per il principio che l'imposta regionale sulle concessioni si commisura al canone; la Corte utilizza tale collegamento per sostenere che la base imponibile segue il canone effettivamente versato.
L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1
Norma regionale richiamata sul regime dell'imposta regionale: la Corte la interpreta come coerente con la necessità che la base imponibile rifletta il canone effettivamente riscosso.
Corte Cost., 13 aprile 2018, n. 73
La Corte Costituzionale ha esteso la portata della definizione agevolata del 2013 anche alle pretese spettanti a enti diversi dallo Stato, affermando l'uniformità di applicazione alla medesima fattispecie; principio utilizzato dalla Corte per sostenere la natura 'omogenea' dell'istituto di definizione.
Massime di principio
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata che prevede il pagamento di una percentuale ridotta per definire il contenzioso ha effetto di rideterminare ex lege il canone per le annualità comprese nella definizione: il pagamento ridotto svolge funzione solutoria e costituisce il canone effettivamente versato.
- La base imponibile dell'imposta regionale sulle concessioni deve essere calcolata sulla misura del canone effettivamente versato per le annualità/posizioni oggetto della definizione; non è necessario ricorrere all'originario ammontare contestato quando sussiste una rideterminazione legale o un pagamento che estingue l'obbligazione.
- La riduzione dell'imposta e del canone opera soltanto per le annualità e gli importi inclusi nella definizione agevolata; per le annualità escluse la misura originaria resta invariata.
- La giurisdizione dipende dalla natura della controversia: le liti sulla determinazione del canone (specialmente se derivano da una quantificazione ex lege o da una controversia patrimoniale) appartengono al giudice ordinario; le liti relative all'accertamento o all'imposizione tributaria spettano al giudice tributario. Occorre individuare se la questione è di natura tributaria autonoma o conseguenza di una determinazione del canone ad opera di altri.
- Se la pubblica amministrazione esercita poteri autoritativi, discrezionali o di natura amministrativa nella determinazione del canone, la controversia può ricadere nella giurisdizione amministrativa; invece, quando si tratta di misure di quantificazione previste da legge o di rapporti paritetici, prevale la giurisdizione ordinaria.
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