Cassazione Penale, Sentenza n. 13117/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Dini Giovanni era stato condannato per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies del Codice della Strada, per fatti commessi il 23/05/2016 a Quartu Sant'Elena; la sentenza di primo grado (6 mesi di arresto e €2.000 di ammenda) era stata confermata in appello. In Cassazione il ricorrente deduceva violazioni di legge (artt. 354, 356 c.p.p. e 114 disp. att.) e vizio di motivazione/travisamento del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione, essendosi maturato il termine massimo di cinque anni dalla consumazione (23/05/2016). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, revocando inoltre le sanzioni amministrative accessorie (confisca della vettura e revoca della patente). La Corte ha disposto anche la trasmissione della sentenza al Prefetto di Cagliari ai sensi dell'art. 224 c.d.s. Non si è proceduto a valutare nel merito le doglianze di parte dato che la causa estintiva è immediatamente applicabile.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies
Norma che incrimina la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti; qui indicata quale fattispecie contestata all'imputato e dalla quale è derivata la condanna poi estinta per prescrizione.
art. 354 Codice di Procedura Penale
Richiamato dal ricorrente: norma sul contenuto e limiti del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto però irrilevanti tali doglianze alla luce dell'intervenuta estinzione del reato.
art. 356 Codice di Procedura Penale
Norma sulle forme e i termini del ricorso per cassazione; anche questa censura non ha inciso dato che la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato d'ufficio.
art. 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale
art. 114 disp. att. c.p.p.
Riferimento procedurale dedotto dal ricorrente; la Corte ha comunque proceduto all'accertamento della causa estintiva senza necessità di esaminare dettagli procedurali contestati.
art. 129, comma 2, Codice di Procedura Penale
Norma che consente la pronuncia assolutoria di merito quando sia evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha escluso tale pronuncia perché non era palese l'assenza del fatto, optando per l'annullamento per prescrizione.
Norma che regola comunicazioni al Prefetto in materia di patenti; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Cagliari per gli effetti amministrativi conseguenti.
Massime di principio
- Se alla data della decisione è intervenuta la prescrizione del reato, la Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio, applicando immediatamente la causa estintiva.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione rende superfluo l'esame di nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata: tali questioni non precludono l'immediata applicabilità della causa estintiva.
- Non è sempre possibile ottenere un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129(2) c.p.p.: essa richiede che emerga in modo evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; in mancanza di tale evidenza la via corretta è la declaratoria di estinzione del reato quando sia maturata la prescrizione.
- L'annullamento della condanna penale per estinzione del reato comporta, di regola, la revoca delle sanzioni amministrative accessorie connesse, come confisca del veicolo o revoca della patente.
- La Corte deve comunicare al Prefetto gli effetti amministrativi rilevanti (ad es. art. 224 c.d.s.) quando vengono eliminate sanzioni o modificata la posizione amministrativa del conducente.
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