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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20097/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti regionali, con qualifica di esaminatore presso il servizio provinciale della Motorizzazione Civile, erano stati trasferiti d’autorità presso un diverso ufficio della stessa città in pendenza di indagini penali. Dopo il proscioglimento avevano chiesto di rientrare nell’ufficio di provenienza; a seguito dell’inerzia dell’amministrazione avevano ottenuto con precedente giudicato l’accertamento del diritto alla riassegnazione e alle originarie funzioni. Hanno quindi agito per il risarcimento dei danni asseritamente patiti nel periodo compreso tra la scadenza del trasferimento e la effettiva reintegra, deducendo: perdita di chance retributiva per mancata percezione di straordinari e indennità di missione tipici dell’ufficio di origine; danni non patrimoniali alla professionalità, dignità, immagine e vita di relazione. In cassazione hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente preteso una prova rigida della perdita degli emolumenti, invece desumibile con elevata probabilità dal raffronto tra le somme percepite prima e dopo; con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 1226 c.c., assumendo che la perdita di chance dovesse essere comunque liquidata equitativamente. Nel corpo del secondo motivo hanno inoltre insistito sulla censura relativa al rigetto dei danni alla professionalità e all’immagine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo, formalmente ex art. 360 n. 5 c.p.c., non denunciava un omesso esame di fatti storici, ma contestava la valutazione di inattendibilità del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, inammissibile in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l’art. 1226 c.c. riguarda la sola liquidazione equitativa di un danno già accertato e non può essere invocato per supplire alla mancanza di prova dell’esistenza stessa del pregiudizio; essendo stata negata dalla corte d’appello la prova del danno, la censura era inconferente. Sono state ritenute inammissibili anche le ulteriori doglianze sui danni alla professionalità e all’immagine, poiché la corte di merito aveva fondato il rigetto sulla carenza di allegazioni specifiche e sulla mancanza di una reale perdita professionale, dato che i ricorrenti avevano svolto prima e dopo le stesse mansioni. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il motivo per omesso esame è ammissibile solo se denuncia la mancata considerazione di fatti storici decisivi; non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove

  • art. 1226 c.c.

    la valutazione equitativa presuppone che il danno sia già stato provato nella sua esistenza; non serve a dimostrare l’an debeatur

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usata per contestare la valutazione delle prove o per sollecitare una nuova ricostruzione del merito; deve investire l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti.
  • L’art. 1226 c.c. consente la liquidazione equitativa solo quando l’esistenza del danno sia già stata accertata; non può essere invocato per colmare la mancanza di prova sull’an del pregiudizio.
  • Se il giudice di merito respinge la domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova specifica del danno, il ricorso per cassazione che si limiti a ribadire la probabilità del pregiudizio o a chiedere una diversa stima economica è inammissibile.
  • Il danno alla professionalità, all’immagine e alla vita di relazione non può essere presunto in re ipsa: deve essere allegato e circostanziato, anche quanto al nesso con la concreta vicenda lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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