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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35690/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), denunciando plurime violazioni di legge e vizi procedurali: 1) mancata presenza del difensore di fiducia in udienza e conseguente inutilizzabilità delle testimonianze raccolte con difensore di ufficio; 2) omessa notifica del decreto di citazione in appello presso il difensore eletto per alcuni imputati; 3) mancato esame di motivi aggiunti presentati nei termini; 4) valutazione della prova fondata su dichiarazioni di parte civile e testi legati da rapporti di parentela, senza distinzione delle posizioni; 5) tardività della querela; 6) insussistenza della violenza sulla cosa, considerata mera apposizione di cancelli/lucchetti; 7) rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità; 8) eccezioni relative al divieto di bis in idem rispetto a precedenti provvedimenti. I ricorrenti hanno altresì segnalato il decesso della parte civile chiedendo l'estinzione del reato o l'esclusione della parte civile in mancanza di nuovo mandato degli eredi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di fatto della Corte d'appello: i tre imputati, comproprietari dei fondi, hanno apposto un lucchetto e poi automatizzato un cancello impedendo l'accesso a parti di terreno e alla chiesa di famiglia, comportamenti accertati nelle date indicate (8 maggio e 6 agosto 2018) e denunciati con querela tempestiva dell'8 agosto 2018. Sul piano procedurale, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata presenza del difensore di fiducia perché era presente il difensore d'ufficio che ha chiesto termine per studio degli atti; la notifica via PEC al domiciliatario con indicazione "Nadia Luciano + 2" è stata considerata adeguata; il mancato rispetto formale di alcune modalità di escussione dei testi non determina inutilizzabilità delle prove, né nullità, dovendosi valutare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni. La Corte ha inoltre rigettato le eccezioni sul bis in idem richiamando la differenza di persone offese e contesti fattuali, ha escluso la remissione tacita della querela per il decesso della parte civile e ha confermato il rigetto della causa di non punibilità per tenuità a causa della reiterazione delle condotte. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese di questo grado a favore degli Eredi di Gangemi Domenico.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    La Corte interpreta il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche come violenza sulla cosa consistente in un mutamento della destinazione d'uso che ostacoli apprezzabilmente l'esercizio del diritto di passaggio, anche se privo di danni materiali

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    art. 420-ter cod. proc. pen.

    Citato tra le norme che i ricorrenti ritenevano violate; la Corte ha ritenuto i rilievi generici e non meritevoli di accoglimento

  • artt. 478, 486, 498, 191 e 199 cod. proc. pen.

    artt. 478, 486, 498, 191 e 199 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dai ricorrenti in relazione a nullità e notifiche; la Corte ha ritenuto che la notifica via PEC al domiciliatario con indicazione cumulativa fosse adeguata e non lesiva del diritto di difesa

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai motivi aggiunti; la Corte ha ritenuto che le deduzioni sommarie siano state comunque esaminate nella parte essenziale e non pregiudicassero il diritto di difesa

  • art. 124 cod. proc. pen.

    Riferito alla tempestività della querela; la Corte ha accertato la tempestività alla luce della documentazione (querela dell'8/8/2018 e telegramma del 10/5/2018)

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di non punibilità per tenuità è stata rigettata: la Corte ha valutato la reiterazione delle condotte come ostativa all'applicazione della causa di non punibilità

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che la violazione di regole sulle modalità di escussione dei testimoni non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova salvo i casi tassativamente previsti dall'art. 178

  • art. 82 comma 2 cod. proc. pen.

    art. 82, comma secondo, cod. proc. pen.

    La norma limita gli effetti di revoca tacita della costituzione di parte civile; la Cassazione conferma che la morte della parte offesa non comporta per sé revoca tacita e gli eredi subentrano nella posizione processuale

  • art. 300 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma inapplicabile al processo penale: la Corte sottolinea che effetti di revoca o interruzione tipici del processo civile non si trasferiscono automaticamente al penale

Massime di principio

  • La presenza del difensore d'ufficio è idonea a garantire il diritto di difesa quando il difensore di fiducia non è presente; la mancata presenza del difensore di fiducia non determina automaticamente nullità del dibattimento
  • La notifica effettuata a mezzo PEC al domiciliatario con adeguata indicazione del procedimento è sufficiente a preservare il diritto di difesa, specie in presenza di dichiarazioni di domicilio comuni
  • La violazione formale delle modalità di escussione dei testimoni non comporta di per sé inutilizzabilità delle dichiarazioni; rileva la valutazione della loro attendibilità intrinseca (coerenza, logica, contraddizioni)
  • La nozione di violenza sulla cosa (art. 392 c.p.) comprende interventi che mutano la fruibilità di un bene e ostacolano in misura apprezzabile l'esercizio di diritti di terzi, anche senza danno materiale
  • Il decesso della parte civile non estingue automaticamente la posizione processuale: gli eredi possono subentrare senza nuova costituzione e la querela non si intende necessariamente rimessa per morte del querelante
  • La causa di non punibilità per tenuità non è applicabile quando la condotta è reiterata o insiste in plurimi episodi fattuali; la valutazione della reiterazione è questione di merito difficilmente sindacabile in sede di legittimità
  • Il divieto di bis in idem richiede identità di persona offesa e identità del fatto; provvedimenti precedenti che riguardano episodi diversi o persone offese diverse non impediscono un nuovo procedimento

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