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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35529/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma in appello della condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa per rapina aggravata ed evasione. Il ricorso articola due motivi principali: (1) omissione/mancata motivazione da parte della Corte di appello in relazione al primo motivo di appello che denunciava il rigetto, da parte del GUP, della richiesta di differimento del giudizio abbreviato per attendere l'esito di accertamenti tecnici irripetibili (effettuati dal RIS e notificati dopo l'ammissione al rito abbreviato). La difesa sostiene che il GUP ha travisato l'istanza ritenendola una rinuncia a eccepire nullità, mentre in realtà si chiedeva la possibilità di "ritrattare" la scelta del rito alla luce di una prova potenzialmente dirimente. La Corte territoriale, pur riportando la censura, non ne ha dato motivazione. (2) Violazione e mancata acquisizione di una prova decisiva/omessa valutazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire gli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti il 11/04/2023, dopo la definizione del primo grado: tali esami, riguardanti la compatibilità di campioni biologici con l'imputato, costituirebbero prova sopravvenuta rilevante e, se negativi, idonei a escludere la responsabilità per le rapine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo assolutamente assorbente e fondato: ha constatato che la Corte di appello ha omesso di motivare sulla specifica censura relativa al mancato differimento del giudizio abbreviato e che la censura non era manifestamente infondata. Per questo ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo affinché si pronunci nel merito sul primo motivo di appello e, conseguentemente, verifichi l'eventuale necessità di procedere alla rinnovazione istruttoria e all'acquisizione degli accertamenti tecnici irripetibili evocati nel secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la richiesta di trattazione orale del ricorso; qui rilevante solo procedimentalmente perché il difensore aveva chiesto la trattazione orale in Cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176) e successive proroghe

    Richiamato come norma che ha regolato la disciplina temporanea della trattazione orale nella fase emergenziale; qui ha valore formale per la richiesta di trattazione orale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di cassazione per omessa motivazione: censura dell'omessa esposizione dei motivi della decisione della Corte di appello su specifico motivo di appello.

  • art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato nel secondo motivo come lett. d) (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) ed e) (omessa motivazione) in relazione alla mancata acquisizione/valutazione degli accertamenti tecnici irripetibili.

  • art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ammissione di "prove nuove" in appello: la Corte deve valutare se gli accertamenti eseguiti dopo il primo grado costituiscano prova sopravvenuta che va acquisita/valutata ai fini della decisione.

  • art. 495 cod. pen. (citazione nel testo: "art. 495 cod. pen. pen.")

    Nel testo la norma è richiamata come limite all'ammissione in appello di prove nuove; la citazione appare confusa ma la funzione indicata è quella di porre limiti procedurali all'ammissione di prove successive.

  • principio giurisprudenziale citato (in tema di inammissibilità per carenza d'interesse)

    La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia considerato un motivo di appello "ah origine" manifestamente infondato; tale principio è usato per distinguere i casi in cui l'omessa pronuncia è rilevante in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve esaminare e motivare espressamente su tutti i motivi di appello che non siano "manifestamente infondati"; l'omessa motivazione su un motivo non manifestamente infondato è cassabile e comporta annullamento e rinvio.
  • La richiesta di differimento del giudizio abbreviato per attendere l'esito di accertamenti irripetibili notificati dopo l'ammissione al rito non equivale automaticamente a una rinuncia a eccepire nullità: va valutata distintamente la possibilità di "ritrattare" la scelta del rito alla luce di nuove prove potenzialmente dirimenti.
  • Se accertamenti tecnici irripetibili sono eseguiti dopo il primo grado, possono configurarsi come "prova sopravvenuta"; la Corte di appello è tenuta a valutare, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., la loro ammissibilità e rilevanza per la decisione.
  • Una motivazione meramente apparente o del tutto carente sulla rilevanza/necessità di acquisire nuova prova integra vizio che giustifica l'annullamento della decisione di merito.
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe documentare con precisione la rilevanza e l'indispensabilità degli accertamenti tecnici irripetibili e sollecitare la valutazione esplicita da parte del GUP e, in appello, chiedere l'ammissione della prova sopravvenuta secondo i criteri di legge.
  • La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito: quando annulla per omessa motivazione dispone il rinvio affinché la corte territoriale effettui la valutazione di merito richiesta e, se del caso, proceda alla rinnovazione istruttoria.

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