Cassazione Penale, Sentenza n. 35525/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; il ricorrente sosteneva di aver poi apposto la recinzione contestata e sollecitava il riconoscimento della particolare tenuità del fatto valorizzando l'incensuratezza, la non abitualità della condotta e l'assenza di precedenti sanzioni per la ditta
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la valutazione della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del pericolo/danno; ha precisato che la condotta successiva del reo può essere considerata solo entro i limiti indicati dalla giurisprudenza (e solo se dedotta tempestivamente o se non necessari accertamenti ulteriori) e non può da sola trasformare in tenue un'offesa che al momento del fatto aveva significativo grado di pericolosità. Nel caso concreto la contravvenzione di pericolo è stata ritenuta di grande intensità e la riparazione successiva è stata valutata recessiva rispetto alla pericolosità, pertanto la causa di non punibilità è stata esclusa e la sentenza di merito confermata
Norme richiamate
Norma che punisce la violazione delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro; la contravvenzione è qualificata come reato di pericolo presunto, la cui valutazione richiede attenzione alla potenziale lesione del bene giuridico
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; va applicata dopo valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno/pericolo, tenendo conto anche della condotta successiva, nei limiti giurisprudenziali
Parametri per la determinazione del grado di offensività del fatto (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, rilevanza delle circostanze), utilizzati per valutare la particolare tenuità
Prevede l'oblazione amministrativa che estingue il reato se pagata; la Corte ricorda che l'adempimento successivo non cancella la contravvenzione già perfezionatasi al momento della constatazione se l'oblazione non è stata pagata
Novella che ha ampliato i criteri di valutazione della causa di non punibilità, consentendo al giudice di tenere conto anche della condotta successiva del reo nei termini richiamati dalla giurisprudenza
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione globale delle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo: non basta la mera esistenza di elementi favorevoli
- La condotta successiva del reo (riparazione, eliminazione delle conseguenze) può essere valorizzata, ma solo se proposta tempestivamente nel processo o se la Corte può deciderla senza necessità di ulteriori accertamenti; non può da sola annullare il significativo disvalore di una condotta pericolosa
- Nelle contravvenzioni di pericolo presunto (es. violazioni della sicurezza sul lavoro) la natura potenzialmente lesiva della condotta tende a prevalere nella valutazione complessiva, rendendo più difficile il riconoscimento della particolare tenuità
- L'oblazione amministrativa prevista dal d.lgs. 758/1994, se non pagata, non estingue automaticamente la contravvenzione già perfezionatasi; l'adempimento successivo non cancella il fatto storico
- In ricorsi per cassazione che deducono fatti sopravvenuti o condotte successive, occorre verificare se tali elementi siano stati adeguatamente prospettati nei gradi di merito o se la Corte può valutare la questione senza ordinarie indagini di fatto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35523/2024 del 23/09/2024
- Sentenza penale · 23 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35524/2024 del 23/09/2024
- Sentenza penale · 23 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35526/2024 del 23/09/2024
- Sentenza penale · 23 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35528/2024 del 23/09/2024
- Sentenza penale · 23 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35529/2024 del 23/09/2024
- Sentenza penale · 23 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35533/2024 del 23/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →