Cassazione Penale, Sentenza n. 35528/2024 del 23/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento con cui la Corte, de plano, aveva respinto la richiesta di dissequestro delle quote societarie della Oscar Gas Srl di spettanza della Palumbo. Il motivo di impugnazione denunciava vizio di motivazione e violazione di legge nel rigetto dell'istanza; in sostanza la Palumbo contestava la mancata restituzione delle quote che riteneva indebitamente trattenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Il motivo è che le quote oggetto della controversia non erano in sequestro ma erano state oggetto di confisca alla conclusione del processo penale, provvedimento divenuto definitivo perché non impugnato dalla ricorrente. In sede di incidente di esecuzione la Palumbo non ha allegato fatti sopravvenuti alla sentenza passata in giudicato idonei a contrastare la definitività della confisca (si era limitata a richiamare la propria assoluzione nel processo, circostanza che doveva essere dedotta e valorizzata in sede di impugnazione del provvedimento ablatorio). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina dell'opposizione agli atti emessi de plano dal giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'atto come opposizione ex art. 667, comma 4, ma ha comunque valutato il merito con riferimento alla definitività del provvedimento ablatorio.
Norma che consente la condanna per spese e l'irrogazione delle somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa norma per condannare la ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00.
Giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 7877
Cass. Pen., Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 7877 (rv 262596)
Principio secondo cui, in sede di incidente di esecuzione, per 'rompere' il giudicato di una sentenza che ha disposto un provvedimento ablatorio occorre prospettare fatti nuovi sopravvenuti successivi alla pronuncia passata in giudicato; non sono idonee doglianze già valutabili e proponibili in sede di impugnazione ordinaria.
Massime di principio
- La confisca pronunciata in un processo penale e non impugnata diventa definitiva anche nei confronti di eventuali terzi che in seguito chiedano la restituzione: in sede esecutiva occorrono fatti nuovi sopravvenuti per ottenere la revisione.
- La differenza tra sequestro e confisca è cruciale: il sequestro è un provvedimento cautelare suscettibile di dissequestro; la confisca è un provvedimento ablatorio che, se divenuto definitivo, non si può facilmente rimettere in discussione nell'incidente di esecuzione.
- Se si ritiene illegittimo un provvedimento ablatorio (confisca), la via corretta è l'impugnazione del provvedimento nei termini e modi previsti: non è sufficiente richiamare l'assoluzione subita nel medesimo processo senza aver preventivamente impugnato la confisca.
- In sede di opposizione ex art. 667 c.p.p. il gravame deve indicare nuovi elementi o fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza passata in giudicato; argomentazioni già disponibili al tempo del giudizio non giustificano la revisione.
- La qualificazione processuale dell'atto originario (es. ricorso per cassazione trasformato in opposizione) può essere rettificata dal giudice, ma ciò non incide sui profili di merito relativi alla definitività degli atti ablatori.
- Per evitare la perdita di diritti patrimoniali è essenziale impugnare tempestivamente i provvedimenti ablatori o, se emergono elementi nuovi dopo la sentenza, allegare tali elementi in modo chiaro e documentato nell'istanza esecutiva.
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