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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35526/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello che, riformando parzialmente il Tribunale di Palmi, le aveva riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ma l'aveva confermata nella condanna per il delitto riconducibile all'art. 7 d.l. 4/2019 riqualificato nel comma 2. Il ricorso articolava due motivi: (1) censura della riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 7 comma 2 (si sosteneva che l'omessa comunicazione riguardasse un dato preesistente relativo al coniuge e non una "variazione" successiva rilevante ai fini di revoca/riduzione del beneficio, quindi non rientrante nella fattispecie); (2) censura dell'orientamento di legittimità che esclude l'operatività anticipata dell'abrogazione della fattispecie penale (deduzione sulla prevalenza del principio lex mitior e sulla retroattività della norma più favorevole, con riferimento alle disposizioni transitorie del D.L. 48/2023 e alla conversione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (quello relativo all'abrogazione/operatività anticipata) richiamando l'orientamento secondo cui la sospensione dell'efficacia del reato sino al 01/01/2024 non viola il principio della lex mitior alla luce della transizione normativa e della plausibile giustificazione legislativa. Quanto al primo motivo, la Corte ha respinto le censure e confermato la correttezza della riqualificazione operata in appello: la mancata indicazione, nelle autocertificazioni, della condanna definitiva del coniuge (art. 416 bis c.p.) ha inciso sulla determinazione dell'importo del beneficio percepito e integra la fattispecie sanzionata dall'art. 7 (commi 1 e 2) D.L. 4/2019; pertanto il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.L. n. 4/2019 art. 7 comma 1

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni

    La Corte interpreta il concetto di "beneficio indebitamente ottenuto" anche come ottenimento di un importo superiore a quello spettante; perciò le falsità o omissioni che determinano un'aggravazione dell'importo percepito rientrano nella nozione penalmente rilevante.

  • D.L. n. 4/2019 art. 7 comma 2

    Sanziona l'omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio o altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio. La Corte ritiene coerente punire anche omissioni che incidono sulla misura del beneficio percepito (anche se riferite a informazioni che riguardano componenti del nucleo), quando siano idonee a determinare un indebito maggior beneficio.

  • D.L. n. 4/2019 art. 3 (commi 8, 9 e 11)

    Richiamati come termini di riferimento entro i quali le variazioni devono essere comunicate e che determinano la rilevanza delle informazioni ai fini della revoca o riduzione del beneficio.

  • D.L. 48/2023 art. 8

    Norma che introduce nuove incriminazioni per benefici futuri in sostituzione del reddito di cittadinanza; la presenza di nuova disciplina giustifica, secondo la Corte, la transizione normativa che posticipa l'abrogazione del reato originario.

  • Legge 29/12/2022 n. 197 (art. 1 comma 318)

    Disposta l'abrogazione dell'art. 7 D.L. 4/2019 a far data dal 01/01/2024; la Corte rileva che la disposizione transitoria, sorretta da plausibile giustificazione, giustifica la non operatività immediata della lex mitior.

  • D.L. 48/2023 art. 13 comma 3 (convertito dalla Legge n. 85/2023)

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la prevalenza della norma più favorevole; la Corte tuttavia ritiene che l'interpretazione non possa estendere anticipatamente gli effetti dell'abrogazione quando la transizione normativa giustifica la conservazione della tutela penale sino al termine.

  • Codice penale art. 2

    Principio della retroattività della norma più favorevole (lex mitior) citato dalla ricorrente, ma la Corte ricorda che la legislazione transitoria può limitarne l'effetto quando ragionevolmente motivata.

  • Costituzione art. 25

    Richiamato come parametro costituzionale collegato al principio di legalità e proporzionalità delle pene; la Corte non ravvisa violazioni nella soluzione adottata con la transizione normativa.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo art. 7

    Riferimento al divieto di pene senza legge; la Corte ritiene compatibile la transizione normativa che conserva la rilevanza penale per i fatti commessi entro il termine di efficacia.

  • Codice penale art. 316 ter

    Richiamato nella discussione dottrinale/giurisprudenziale sulla possibile sovrapposizione con altre fattispecie; la Corte segnala che eventuali riqualificazioni devono rispettare i confini tra fattispecie penali diverse per non creare difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

  • Codice penale art. 640 bis

    Norma considerata nella prospettazione di riqualificazione alternativa; la Corte richiama il necessario rispetto dei confini tra frode e altra fattispecie per eventuali riqualificazioni.

  • Codice penale art. 416 bis

    La condanna definitiva del coniuge per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis) costituisce il fatto storico ritenuto rilevante in ordine all'omessa informazione nelle autocertificazioni, in quanto idoneo a incidere sul diritto al beneficio e sulla sua misura.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Norma richiamata ai fini della condanna alle spese processuali; la Corte pone l'onere delle spese a carico della ricorrente per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione di informazioni attinenti al nucleo familiare che incidono sulla misura del beneficio (anche se relative a fatti preesistenti, come condanne definitive di un congiunto) può integrare la rilevanza penale ai sensi dell'art. 7 D.L. 4/2019 quando sia idonea a determinare un indebito maggior beneficio.
  • La Corte può legittimamente riqualificare la fattispecie tra i commi dell'art. 7 quando la condotta denunciata rientri nell'ambito delle dichiarazioni/omissioni rilevanti per l'ottenimento o la misura del beneficio; eventuali errori di qualificazione iniziale possono tradursi in questioni di diritto valutabili in Cassazione ma non sempre in violazioni tali da annullare la decisione.
  • L'abrogazione di una fattispecie penale con efficacia differita (transitoria) non sempre comporta automaticamente l'applicazione della norma più favorevole a fatti anteriori se il legislatore ha disposto una transizione motivata e giustificata per preservare la tutela penale fino a una data certa.
  • Il principio della retroattività della norma più favorevole (lex mitior) trova limite nella disciplina transitoria prevista dal legislatore se questa presenta una motivazione plausibile e non irragionevole.
  • In casi analoghi, chi propone ricorso che venga rigettato può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare criticamente i motivi e le prospettazioni giuridiche prima di appellarsi in Cassazione.

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