Cassazione Penale, Sentenza n. 35523/2024 del 23/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per quattro motivi comuni: 1) vizio di motivazione e violazione di legge: sostenevano che Zuppa non poteva conoscere l'operazione di trasporto e accumulo del materiale per il solo fatto di essere presente all'accesso, che il materiale ritrovato era recuperabile nell'ambito dell'attivita' imprenditoriale di Del Regno e che si tratterebbe di materiale edile non rifiuto (richiamando il Decreto MITE 15/07/2022); 2) prescrizione, dedotta a partire dal sequestro del 20/10/2016; 3) violazione degli artt. 133 c.p. e 81 c.p. per mancata considerazione di circostanze attenuanti personali e del ruolo dei ricorrenti, idonee a mitigare la pena; 4) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche nonostante la condotta del Del Regno mirasse al deposito per successivo riutilizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero, in massima parte, reiterazioni di censure di merito gia' escluse in appello o generiche e non confrontate adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare: il primo motivo e' stato ritenuto inammissibile per essere una riformulazione di censure di merito e perche' la Corte di appello aveva correttamente valutato l'eterogeneita' del materiale, l'assenza di indici di corretta riutilizzazione e il perdurante deposito; il richiamo al Decreto MITE e' stato considerato nuovo e generico; il secondo motivo e' manifestamente infondato avendo il sequestro avuto luogo il 6/2/2019; il terzo motivo e' inammissibile dato che la pena inflitta era solo di poco superiore al minimo e motivata in relazione alla quantita' dei rifiuti e al pericolo per la salute pubblica; il quarto motivo e' inammissibile poiche' il diniego delle attenuanti generiche e' legittimo in assenza di elementi positivi che giustifichino la diminuente, anche alla luce della riforma dell'art. 62-bis. Sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti e, in via equitativa, il versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Riferito in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che l'applicazione delle circostanze previste dall'art. 133 non giustificasse una pena piu' mite dati i profili di pericolo per la salute pubblica e la quantita' dei rifiuti.
art. 81 c.p.
Richiamato con riferimento alla recidiva/continuazione; la Corte ha ritenuto adeguata la maggiorazione di pena per continuazione sulla base delle circostanze concrete del caso.
art. 62-bis c.p.
La Corte ha applicato l'interpretazione consolidata dopo la riforma del 2008: non e' piu' sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; occorrono elementi positivi e circostanze di segno favorevole che qui sono mancati, giustificando il diniego della diminuente.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del procedimento in base a questa norma.
Decreto MITE 15/07/2022
E' stato evocato dai ricorrenti per sostenere la non qualifica dei materiali come rifiuto. La Corte ha ritenuto tale richiamo generico e tardivo, non idoneo a sovvertire la valutazione di fatto sulla natura eterogenea e sull'assenza di indici di recupero del materiale.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilita' di disporre, anche in assenza di colpa grave, il pagamento di una somma in via equitativa; la Corte ha valutato che i ricorrenti non avessero agito con colpa nella determinazione dell'inammissibilita' e tuttavia ha disposto il versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con L. 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato come atto della riforma che ha modificato i criteri di concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis): la Corte ha applicato i principi della riforma per rifiutare le attenuanti in assenza di elementi favorevoli.
Massime di principio
- In sede di cassazione non sono ammesse riproposizioni meramente dilatate di censure di fatto gia' decise in appello: la Corte verifica l'aderenza del motivo alla motivazione impugnata e l'originalita' della questione.
- La semplice presenza di una persona sul luogo non esclude la sua responsabilita' se le circostanze fattuali (perdurante deposito, degenerazione dell'area, assenza di indici di corretto recupero) consentono di ricavare univoci indizi di coinvolgimento.
- La qualita' del materiale come 'recuperabile' o 'rifiuto' richiede prova puntuale (modalita' di deposito, destinazione, operazioni effettive di recupero); riferimenti normativi sopravvenuti o generici non sono decisivi senza un'istruttoria probatoria adeguata.
- La prescrizione va calcolata rispetto agli atti di indagine e sequestro effettivamente intervenuti; deduzioni contraddette dai fatti processuali e non contestate in appello saranno ritenute infondate in cassazione.
- Dopo la riforma del 2008, le attenuanti generiche non si riconoscono automaticamente: servono elementi positivi e oggettivi che le giustifichino; affermazioni generiche e non documentate non sono sufficienti.
- Il rigetto del ricorso per inammissibilita' puo' comportare, oltre alle spese, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; pero' la Corte valuta la sussistenza di eventuale colpa nella presentazione del ricorso prima di aggravare la sanzione.
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