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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35524/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per reati ex art. 73 DPR 309/90 deducendo violazione di norma e vizio di motivazione: contestavano un'analisi approssimativa di quantità e qualità della sostanza, la mancata considerazione della destinazione parziale ad uso personale, il ridotto quantitativo destinato alla cessione, l'assenza di analisi di laboratorio sulle dosi cedute, la mancata valutazione corretta delle modalità di custodia, la neutralità degli strumenti rinvenuti, il carattere limitato nel tempo della condotta e il ristretto numero di acquirenti.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello che, applicando il criterio cumulativo previsto dall'art. 73, comma 5, DPR 309/90, ha escluso la riconduzione della condotta alla lieve entità, valorizzando dati quali il significativo quantitativo di stupefacente, le plurime cessioni e la frequenza degli approvvigionamenti e delle cessioni nel periodo (gennaio-maggio 2015), il rinvenimento di 960 euro riconosciuti come provento dell'attività di spaccio e le dichiarazioni testimoniali che delineavano un'attività stabile e fiorente. La Corte ha ritenuto che le censure difensive dessero luogo a una mera diversa lettura del merito e non a vizi manifesti della motivazione. Conseguenze pratiche: conferma della condanna per i reati contestati, dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (comma 5)

    La qualificazione del fatto come di "lieve entità" richiede una valutazione complessiva e cumulativa degli indici indicati dal comma 5; anche una sola circostanza ostativa, se non neutralizzata dagli altri indici, può escludere la lieve entità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono tenuti al pagamento delle spese del procedimento; ciò giustifica la condanna alle spese qui disposta.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata nel contesto della determinazione dell'onere a carico dei ricorrenti, per stabilire che il versamento in favore della Cassa delle Ammende può essere disposto anche se non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entità" ex art. 73 DPR 309/90 è complessiva: si analizzano quantità, qualità della sostanza, modalità di custodia, strumenti, frequenza e durata delle cessioni, numero di acquirenti e proventi; un solo elemento significativo può escludere la lieve entità se gli altri indici non lo neutralizzano.
  • Le censure che prospettano una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione meritocratica non sono di per sé idonee a far dichiarare manifestamente viziata la motivazione della sentenza: è necessario dimostrare vizi logici o argomentativi evidenti e manifesti.
  • Per contrastare efficacemente una qualificazione come attività di spaccio è utile produrre prove concrete e documentali: analisi di laboratorio, elementi che dimostrino uso personale (modalità di detenzione, assenza di materiale per il confezionamento, sporadicità delle cessioni), assenza di proventi riconducibili allo spaccio.
  • La presenza di denaro ritenuto provento, la ripetizione delle cessioni in un arco temporale ristretto e le dichiarazioni testimoniali che segnalano continuità dell'attività sono elementi che assumono elevato rilievo valutativo e possono precludere il riconoscimento della tenuità del fatto.
  • In caso di ricorso in cassazione privo di prospettive fondate, i ricorrenti rischiano l'inammissibilità con condanna alle spese e, se previsto, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima del deposito.

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