Cassazione Civile, Ordinanza n. 19502/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
Una società proprietaria di un'area in Milano ha chiesto in giudizio l'accertamento dell'occupazione senza titolo di parte dell'area da parte di una società occupante, con condanna al rilascio e al risarcimento del danno per la privazione del possesso e del godimento, oltre al rimborso delle spese di ripristino. In appello, dopo CTU, è stata accertata l'occupazione sine titulo di un'area di 3.361 mq a fronte di una concessione in locazione di circa 2.000 mq, con condanna al rilascio e al risarcimento quantificato in base al valore locativo di mercato; è stata invece rigettata la domanda sulle spese di ripristino per difetto di prova dello stato originario. La società occupante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il danno da occupazione sine titulo non fosse in re ipsa ma dovesse essere specificamente allegato e provato dal proprietario, mentre nel caso concreto la parte attrice non avrebbe allegato né dimostrato alcun pregiudizio ulteriore rispetto alla mera occupazione; censurava inoltre la liquidazione operata dal giudice di merito sulla base della CTU e dei canoni di mercato senza spiegazione adeguata della metodologia seguita. (2) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, per avere la sentenza d'appello posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato, nonostante essa avesse resistito all'appello senza proporlo. La parte resistente ha replicato che il danno era stato puntualmente allegato sin dall'atto introduttivo come privazione del possesso e del godimento e che, comunque, il pregiudizio poteva essere liquidato in via presuntiva con riferimento al valore locativo del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo solo nei limiti della censura motivazionale, ritenendo infondata la doglianza di violazione di legge perché la Corte d'appello non aveva liquidato il danno in base alla mera occupazione come danno in re ipsa, ma aveva comunque omesso di esplicitare le ragioni della condivisa metodologia estimativa adottata dal CTU; ha quindi ravvisato una carenza assoluta di motivazione, tale da integrare nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la statuizione sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non ha natura di condanna né è autonomamente impugnabile. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Milano, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come norma generale sull'illecito aquiliano, ma la Corte non ha ravvisato una violazione di legge nella qualificazione del danno operata in appello
art. 2056 c.c.
richiamato per la liquidazione del danno risarcibile
art. 1223 c.c.
utilizzato come parametro per il danno conseguenza risarcibile
art. 1226 c.c.
richiamato in relazione alla liquidazione equitativa o estimativa del danno
art. 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la censura non è stata accolta come violazione di legge
art. 360 c.p.c.
le doglianze sono state incanalate nei motivi di ricorso; la Corte ha riqualificato la censura motivazionale nei limiti del vizio costituzionalmente rilevante ex art. 132, n. 4, c.p.c.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta meramente assertiva e quindi nulla per carenza assoluta di motivazione
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del minimo costituzionale della motivazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale seguito in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato è stata ritenuta non impugnabile perché non ha natura di condanna
art. 342 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, ma senza rilievo decisivo nel merito
art. 343 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, ma senza rilievo decisivo nel merito
art. 385, terzo comma, c.p.c.
il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il risarcimento del danno non può essere liquidato in base a una formula apodittica: il giudice deve spiegare le ragioni della scelta del criterio estimativo e della sua applicazione al caso concreto.
- Il danno da occupazione illegittima non può essere affermato in via meramente assertiva come conseguenza automatica dell'illecito; la liquidazione deve poggiare su un apprezzamento motivato del danno-conseguenza e del metodo di quantificazione utilizzato.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a dichiarare condivisa la metodologia del consulente tecnico senza indicare perché tale metodologia sia corretta e pertinente.
- La statuizione con cui il giudice indica la debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è una condanna sul merito della controversia ed è quindi sottratta a impugnazione autonoma.
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