Cassazione Civile, Ordinanza n. 17466/2025 del 29/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di un trattamento pensionistico del settore spettacolo, con specifico riferimento ai supplementi di pensione corrisposti con decorrenza 1 ottobre 2007, 1 ottobre 2012 e 1 dicembre 2015. Il pensionato aveva contestato i provvedimenti dell'ente nella parte in cui, nel determinare la Quota B della pensione ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, era stato applicato un limite alla retribuzione pensionabile. Il Tribunale aveva accolto la domanda, escludendo qualsiasi tetto nel calcolo della Quota B, e aveva rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma, aveva accolto l'eccezione di decadenza limitandola alle differenze maturate prima del 30 ottobre 2014. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che per la Quota B non operasse il limite massimo di retribuzione pensionabile; 2) violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, deducendo che la decadenza triennale dovesse colpire l'intera pretesa di riliquidazione e non soltanto la Quota B; 3) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, per avere il dispositivo apparentemente limitato gli effetti estintivi della decadenza alle sole differenze della Quota B.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rigettando il secondo e il terzo. Ha confermato l'orientamento secondo cui, nella determinazione della Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, resta applicabile il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997. Ha inoltre ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello sull'eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, osservando che la motivazione escludeva la limitazione agli arretrati della sola Quota B e che l'apparente difformità del dispositivo costituiva mero errore materiale, non nullità della sentenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi nella determinazione della Quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo e non risulta abrogato dai successivi interventi normativi.
art. 4 d.lgs. n. 182/1997
La norma disciplina la Quota B dei trattamenti pensionistici e va letta in coordinamento con il limite retributivo di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
La decadenza triennale incide sui soli ratei maturati anteriormente al triennio e non sull'intero diritto alla riliquidazione, quando la motivazione della sentenza di merito sia univoca in tal senso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Viene richiamato per il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dopo la camera di consiglio.
art. 13 d.lgs. n. 503/1992
Richiamato per definire la distinzione tra Quota A e Quota B del trattamento pensionistico.
art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995
Richiamata quale parametro della questione di legittimità costituzionale dedotta in controricorso, ma l'eccezione è stata disattesa.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la determinazione della Quota B deve avvenire senza considerare, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite massimo fissato dalla disciplina speciale, poiché tale tetto non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità.
- La tutela previdenziale non richiede una corrispondenza necessaria e meramente sinallagmatica tra contributi versati e prestazioni erogate; è sufficiente che il sistema assicuri una proporzionalità complessiva compatibile con le finalità dell'art. 38 Cost.
- La decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 opera sui ratei anteriori al triennio e non travolge automaticamente l'intera pretesa di riliquidazione quando la domanda riguarda prestazioni periodiche articolate in quote distinte.
- Quando la motivazione della sentenza è univoca e il dispositivo presenta una difformità solo quantitativa o redazionale, la discrepanza può integrare un mero errore materiale e non una nullità della sentenza impugnabile.
- Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull'unità minima di decisione che collega un fatto, una norma e un effetto; se l'impugnazione investe uno degli elementi di tale sequenza, la questione resta devoluta al giudice dell'impugnazione.
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