Cassazione Civile, Ordinanza n. 12153/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I lavoratori, dipendenti regionali con qualifica di Quadri, hanno agito chiedendo: (a) la parificazione della c.d. indennità Area Quadri, prevista dalla normativa regionale, tra i profili D1 e D3, assumendo che l’unicità della categoria e delle mansioni imponesse un’unica misura; (b) il riconoscimento dell’emolumento accessorio alla produttività per gli anni successivi al 2006; (c) il riconoscimento della quota di fondo per le progressioni economiche orizzontali per il 2009, contestando che il contratto integrativo avesse escluso la categoria D. La Corte d’appello aveva respinto tutte le domande ritenendo, per il primo profilo, che la legge regionale prevedesse espressamente una differenziazione tra D1 e D3; per il secondo, che l’indennità di Area Quadri non fosse cumulabile con gli emolumenti accessori di produttività; per il terzo, che la progressione economica orizzontale non fosse automatica e che il ricorso mirasse in sostanza a ottenere un trattamento economico non previsto dalla contrattazione collettiva. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione della legge regionale, sostenendo che dopo l’abrogazione della legge regionale n. 3/2010 non vi sarebbe più stata base normativa per distinguere tra D1 e D3; violazione degli artt. 15 e 17 del CCNL, assumendo che il premio di produttività fosse dovuto e cumulabile; violazione del CCNL e della disciplina del CDI in tema di progressioni economiche orizzontali, lamentando l’illegittima esclusione della categoria D dal riparto del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la legge regionale richiamata disciplinava espressamente in modo differenziato l’indennità per i profili D1 e D3, differenziazione che non era venuta meno per effetto della vicenda costituzionale richiamata; ha respinto il secondo motivo osservando che la normativa regionale escludeva la cumulabilità dell’indennità di Area Quadri con gli emolumenti accessori relativi alla produttività e che i ricorrenti non avevano neppure allegato che il premio di produttività fosse più favorevole dell’indennità percepita; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non avevano riportato adeguatamente il contenuto del CDI né indicato le regole ermeneutiche violate, e comunque ha ribadito che la progressione economica orizzontale non costituisce un elemento retributivo automatico esigibile come quota parte del fondo, potendo al più configurarsi un diverso rimedio risarcitorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei tre motivi di ricorso.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dell’onere di specificità e di indicazione/trascrizione dei contenuti rilevanti del contratto integrativo.
Richiamati per evidenziare che il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali canoni ermeneutici del contratto collettivo fossero stati violati.
art. 3 Cost.
Indicata come parametro astrattamente rilevante per un eventuale sindacato di legittimità costituzionale sulla differenziazione dell’indennità tra D1 e D3.
art. 2 legge reg. Molise n. 30/2005
Ha introdotto nell’art. 29-bis della legge regionale n. 7/1997 l’indennità annuale per il personale regionale di categoria D, prevedendone misura differenziata per i profili D1 e D3 e la non cumulabilità con determinati emolumenti.
art. 29-bis legge reg. Molise n. 7/1997
Costituisce la base normativa dell’indennità Area Quadri, con previsione della sua natura retributiva, pensionabile, non cumulabile con altre voci e commisurata in percentuale distinta per D1 e D3.
art. 29-bis, comma 6-bis, legge reg. Molise n. 7/1997
Esclude la cumulabilità dell’indennità con gli emolumenti accessori relativi alla produttività e con indennità di responsabilità non collegate a unità operative organiche.
art. 29-bis, comma 7, legge reg. Molise n. 7/1997
Stabilisce le percentuali dell’indennità: 50% per il profilo D1 e 80% per il profilo D3.
art. 15 CCNL 1.4.1999
Invocato dai ricorrenti in relazione alle voci accessorie e alla produttività.
art. 17 CCNL 1.4.1999
Invocato dai ricorrenti sia per il premio di produttività sia per le progressioni economiche orizzontali; la Corte ha ritenuto che il fondo sia vincolato ma non comporti attribuzione automatica di somme a tutti i dipendenti.
art. 5 CCNL 1.4.1999
Richiamato in tema di progressioni economiche orizzontali; la Corte ha ribadito che la p.e.o. non è un elemento retributivo automatico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È la norma che ha introdotto la previsione richiamata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando una legge regionale disciplina espressamente la misura di un emolumento accessorio per diverse fasce di inquadramento, la differenziazione è legittima finché la previsione normativa resta vigente; non è consentito al giudice sostituirvi una misura uniforme se ciò comporterebbe l’attribuzione di un trattamento economico non previsto.
- La declaratoria di estinzione di un giudizio costituzionale su una norma regionale abrogata non elimina, di per sé, gli effetti della disciplina preesistente se la struttura normativa dell’istituto resta immutata in altre disposizioni non caducate.
- In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore non può pretendere in giudizio un trattamento economico aggiuntivo o diverso da quello risultante dalla contrattazione collettiva e dalla normativa applicabile; il riconoscimento di una voce accessoria non può risolversi in una integrazione creativa della disciplina vigente.
- La non cumulabilità di un’indennità con emolumenti accessori alla produttività impedisce di cumulare le due voci, salvo che il lavoratore dimostri un concreto interesse alla sostituzione e alle relative differenze economiche.
- La progressione economica orizzontale non costituisce un automatismo retributivo spettante a tutti i dipendenti di una categoria: la sua attribuzione dipende dalle regole del fondo e della contrattazione integrativa, mentre l’eventuale omissione può dar luogo, al più, a una pretesa risarcitoria se ne ricorrano i presupposti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe il contenuto di un contratto integrativo o collettivo deve rispettare rigorosi oneri di specificità, indicando il testo rilevante e i canoni ermeneutici asseritamente violati; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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