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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31843/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta contro il sequestro preventivo per equivalente disposto dal giudice per le indagini preliminari su un immobile e altri beni mobili nella sua disponibilità. Il sequestro era stato adottato nell'ambito di un procedimento relativo ai reati di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e false comunicazioni sociali. Con l'unico motivo, la difesa ha dedotto violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e carenza di motivazione sulla concretezza e attualità del periculum in mora. Secondo il ricorrente, il decreto genetico sarebbe stato privo di adeguata motivazione, poiché i fatti risalivano al 2023, non risultavano successive condotte di dispersione o alienazione dei beni e le società riconducibili all'indagato non erano operative. È stata inoltre contestata la prospettazione secondo cui determinati soggetti avrebbero potuto agevolare il trasferimento dei proventi su conti esteri. La difesa ha sostenuto che il giudice del riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione radicalmente mancante del decreto di sequestro e avrebbe dovuto annullarlo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge e che il difetto di motivazione rileva come violazione di legge solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente oppure priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel caso concreto, il decreto genetico aveva motivato sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora, valorizzando il modus operandi consistente nell'utilizzo di società prive di effettiva operatività, impiegate come strutture di interposizione e successivamente depauperate, nonché il rischio di ulteriori trasferimenti verso società-schermo o conti esteri. Il Tribunale del riesame aveva inoltre evidenziato che, anche dopo le perquisizioni, l'indagato aveva continuato a svolgere un ruolo sostanziale nella gestione dei conti societari, con permanenza del rischio di trasferimenti, intestazioni fittizie e vanificazione della futura confisca. Tali valutazioni sono state ritenute logiche, complete e fondate su apprezzamenti di fatto non censurabili in cassazione. La Corte ha quindi affermato che il giudice del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato quando essa non sia del tutto assente o meramente apparente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma relativa al reato di associazione per delinquere, contestato a carico dell'indagato; la sentenza non ne esamina nel merito la configurabilità.

  • art. 640-bis c.p.

    Norma relativa alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestata a carico dell'indagato; la sentenza non ne esamina nel merito la configurabilità.

  • art. 2621 c.c.

    Norma relativa alle false comunicazioni sociali, contestata a carico dell'indagato; la sentenza non ne esamina nel merito la configurabilità.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari; la Corte valuta la deduzione alla luce dei limiti del ricorso per cassazione in materia cautelare reale.

  • art. 321 c.p.p.

    Disciplina il sequestro preventivo; la Corte ritiene adeguatamente motivato il periculum in mora posto a fondamento della misura.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; non consente una rivalutazione degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Il difetto di motivazione del provvedimento cautelare reale integra violazione di legge rilevante in cassazione solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da impedire la comprensione dell'iter logico seguito.
  • Il periculum in mora del sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere motivato valorizzando, in concreto, le modalità di gestione e occultamento delle utilità, l'impiego di società prive di effettiva operatività, i precedenti depauperamenti patrimoniali e il rischio di ulteriori trasferimenti o intestazioni fittizie.
  • Il giudice del riesame ha il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento di sequestro preventivo quando la motivazione originaria non sia del tutto assente né meramente apparente; non può invece colmare una radicale mancanza motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari

Testo integrale

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