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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12516/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna, resa in giudizio abbreviato, per: 1) possesso di documento di identificazione falso (carta di identità elettronica) ex art. 497-bis c.p.; 2) tentata truffa in concorso per aver tentato di acquistare due cellulari esibendo la predetta falsa carta di identità e una tessera sanitaria anch'essa falsa (art. 640 e artt. connessi); 3) uso di atto falso in relazione alla tessera sanitaria (art. 489 c.p.). In cassazione il ricorrente deduceva: a) violazione di legge e vizio di motivazione perché l'uso della tessera sanitaria sarebbe stato assorbito nel possesso del documento di identità falso (una unica condotta con medesima finalità); b) vizio di motivazione per aver negato le circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione e per aver richiamato un precedente arresto e precedenti penali senza contestare la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo punto la Corte ha confermato la distinzione giuridica tra il reato di possesso/fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.) e il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.): la tessera sanitaria non è documento equipollente alla carta d'identità valido per l'espatrio (art. 35 d.P.R. 445/2000) e quindi non rientra nella fattispecie 497-bis; l'uso della tessera sanitaria falsa per commettere la truffa integra autonomamente il reato di uso di atto falso. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione della Corte territoriale che ha escluso le attenuanti generiche: la confessione è intervenuta in un quadro indiziario già consolidato e può essere valutata come strumentale, mentre la menzione di un arresto precedente (anche se privo di sentenza definitiva) è utilizzabile nella valutazione complessiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Punisce il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi; la norma tutela l'affidabilità dell'identificazione personale e può applicarsi solo a documenti validi per l'espatrio (o equipollenti), indipendentemente dall'uso.

  • art. 489 cod. pen.

    Sanziona l'uso di atto falso; tutela la genuinità del documento in sé e può integrare un fatto autonomo rispetto al mero possesso del documento falso.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sulla truffa; nel caso in esame è stato contestato il tentativo di truffa mediante esibizione di documenti falsi per ottenere un finanziamento/acquisto.

  • art. 61, comma 1, n. 2 c.p.

    Riferimento alle circostanze aggravanti/attenuanti (citata nell'imputazione dei singoli capi).

  • art. 35 d.P.R. 445/2000

    Elenca i documenti equipollenti alla carta d'identità; la tessera sanitaria non è annoverata tra quelli equipollenti validi per l'espatrio, sicché non rientra nella tutela specifica di art. 497-bis.

  • art. 494 cod. pen.

    Delitto di sostituzione di persona; la giurisprudenza distingue questo reato dall'art. 497-bis poiché la sostituzione presuppone l'utilizzo del documento (fatto ulteriore rispetto al mero possesso).

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e gli elementi su cui valutare le circostanze attenuanti generiche; il giudice deve motivare specificamente la concessione o il diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Possesso di un documento di identificazione falso (art. 497-bis) e uso di atto falso (art. 489) sono fattispecie distinte: il mero possesso rileva autonomamente e l'utilizzo del documento costituisce fatto ulteriore e autonomo.
  • Non tutti i documenti contrassegnati come "identificativi" sono equipollenti alla carta d'identità ai fini dell'applicazione dell'art. 497-bis; occorre verificare l'elencazione normativa (es. art. 35 d.P.R. 445/2000).
  • L'uso di una tessera sanitaria falsa per commettere un illecito può integrare il reato di uso di atto falso anche se è contestuale al possesso di un diverso documento falso.
  • La confessione dell'imputato non determina automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice deve motivare specificamente la rilevanza della confessione rispetto al quadro probatorio e al pentimento reale.
  • Il giudizio sulle attenuanti generiche è discrezionale ma va comunque motivato sui punti rilevanti (art. 133 c.p.); menzioni di arresti o procedimenti pendenti possono essere valorizzate anche in assenza di sentenza definitiva.
  • In sede di impugnazione, la mancata esplicita illustrazione di nuovi profili di diritto o di fatto può determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; la Corte di Cassazione controlla sia la legittimità che la coerenza della motivazione sottostante.

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