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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16222/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Nel giudizio di merito l'impresa appaltatrice aveva chiesto il pagamento del residuo corrispettivo per lavori ulteriori rispetto all'appalto originario, eseguiti nella ristrutturazione di due fabbricati di proprietà della committente. La committente aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per ottenere la penale contrattualmente prevista per il ritardo nell'esecuzione dei lavori. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale, riconoscendo la penale e compensando in parte con il compenso per i lavori extracontrattuali. In appello l'appaltatore aveva contestato sia la quantificazione dei lavori extra sia la condanna alla penale, sostenendo che i lavori ulteriori avessero inciso sul termine di consegna. La Corte d'appello aveva invece qualificato i lavori ulteriori come autonomi rispetto al contratto principale, confermato il compenso per essi e negato l'efficacia della penale originaria, ritenendo che, in assenza di un nuovo termine concordato, il committente avrebbe dovuto provare la colpa dell'appaltatore e il danno da ritardo. Con il ricorso per cassazione la committente deduceva: 1) falsa applicazione degli artt. 1218 e 1665 c.c. e dell'art. 2723 c.c., sostenendo che non fosse stata provata una valida pattuizione, scritta o verbale, dei lavori extracontrattuali e che la prova testimoniale fosse inutilizzabile; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il contratto a corpo, i progetti e i titoli edilizi avrebbero già ricompreso tutti i lavori eseguiti, escludendo compensi aggiuntivi; 3) falsa applicazione degli artt. 1218, 1384 e 1665 c.c., censurando l'affermazione secondo cui la sola previsione dei lavori extra avrebbe fatto venir meno il termine originario e la penale; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla consistenza economica e temporale dei lavori extra, che secondo la ricorrente sarebbero stati tali da non incidere sul termine contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: in particolare, ha escluso che potesse essere eccepita per la prima volta in cassazione l'inutilizzabilità della prova testimoniale relativa ai patti extra-contratto, poiché i limiti probatori degli artt. 2721-2723 c.c. operano nell'interesse delle parti e la relativa nullità è sanata se non tempestivamente dedotta; ha affermato che i lavori ulteriori, quando abbiano autonomia rispetto all'opera originaria, integrano un nuovo e autonomo contratto di appalto e non una mera modifica del contratto originario; ha confermato che, una volta accertata la notevole importanza dei lavori extra, la penale originariamente pattuita per il ritardo perde efficacia se non viene fissato un nuovo termine, restando a carico del committente la prova della colpa dell'appaltatore e del danno subito; ha infine escluso che i motivi secondo e quarto denunciassero effettivi omessi esami di fatti decisivi, trattandosi in sostanza di una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nella specie i motivi sono stati valutati come infondati perché miravano in parte a contestazioni di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame è configurabile solo per fatti storici decisivi realmente trascurati; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • artt. 1218 e 1665 c.c.

    sono stati invocati per contestare la pretesa dell'appaltatore al compenso integrativo e la disciplina del rapporto d'appalto; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei lavori extra come autonoma pattuizione.

  • art. 2723 c.c.

    la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari è soggetta a limiti che operano nell'interesse delle parti e la relativa eccezione deve essere tempestiva, altrimenti la nullità è sanata.

  • artt. 2721 e 2722 c.c.

    richiamati insieme all'art. 2723 c.c. per ribadire che i limiti alla prova testimoniale non sono di ordine pubblico e devono essere eccepiti tempestivamente.

  • art. 1384 c.c.

    richiamato con riferimento alla penale contrattuale; la Corte ha confermato che la penale originaria cessa efficacia quando lavori ulteriori di notevole importanza alterano il termine iniziale e non ne venga fissato uno nuovo.

  • art. 1661, secondo comma, c.c.

    richiamato per distinguere le varianti necessarie all'esecuzione a regola d'arte dai lavori extracontrattuali autonomi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei rapporti di appalto, i lavori ulteriori richiesti dal committente possono integrare un autonomo contratto quando abbiano individualità distinta dall'opera originaria, e in tal caso il compenso va determinato separatamente rispetto al corrispettivo dell'appalto principale.
  • Le limitazioni alla prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contratto scritto operano nell'interesse privato delle parti: se l'inammissibilità non è tempestivamente eccepita nel giudizio di merito, la relativa nullità della prova si considera sanata e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per contestare l'apprezzamento del giudice di merito sulla rilevanza economica o temporale dei lavori eseguiti.
  • Quando, in corso d'opera, siano commissionati lavori ulteriori di notevole importanza rispetto a quelli originari e non venga concordato un nuovo termine di ultimazione, la penale prevista per il ritardo riferita al termine originario perde efficacia; il committente che pretenda il risarcimento del danno deve provare la colpa dell'appaltatore e le concrete conseguenze pregiudizievoli.
  • Le varianti necessarie o migliorative dell'opera vanno tenute distinte dai lavori extracontrattuali: solo i primi si collocano nell'alveo dell'appalto originario, mentre i secondi richiedono una pattuizione autonoma.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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