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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36194/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, socio accomandatario di una società in accomandita semplice dichiarata fallita il 28 febbraio 2020, ricorreva contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la condanna del Tribunale di Napoli, pronunciata all’esito di giudizio ordinario, per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. La pena era di tre anni di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della pluralità dei fatti e alla recidiva; erano state inoltre applicate l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e l’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena principale. Con il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio motivazionale sul dolo della bancarotta documentale, lamentando che non fosse chiarito se le scritture fossero state sottratte o non tenute, né adeguatamente provati la volontarietà e lo scopo della condotta, e sostenendo che il fatto potesse dipendere da negligenza. Con il secondo motivo contestava gli elementi oggettivo e soggettivo della bancarotta patrimoniale: affermava che la cessione dei cespiti risultava da una fattura, che il prezzo non era stato dimostrato incongruo e che la cessione era funzionale alla prosecuzione dell’attività da parte del figlio nel contesto della crisi; negava la prevedibilità del fallimento e la consapevolezza di pregiudicare i creditori, prospettando al più una bancarotta semplice. Con il terzo motivo contestava l’aggravante del danno di rilevante gravità e chiedeva l’attenuante del danno di speciale tenuità, assumendo che il valore distratto fosse di circa 11.000 euro. Con il quarto motivo invocava l’attenuante del risarcimento del danno per il versamento di 30.000 euro alla procedura fallimentare in esecuzione di una transazione e censurava il bilanciamento delle circostanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e nel resto infondato: la difesa non si confrontava specificamente con la mancata prova del pagamento del prezzo né della destinazione delle somme; la cessione senza effettiva controprestazione, oltre che a prezzo incongruo, era stata motivatamente ritenuta distrattiva. La cessione di tutti i beni aziendali al figlio, nel contesto della crisi e a pochi mesi dal fallimento, consentiva di ravvisare il dolo generico, senza necessità di provare la consapevolezza dello stato d’insolvenza o uno specifico scopo di danneggiare i creditori. Il primo motivo è stato rigettato: l’accertata mancata consegna di tutte le scritture, la sistematicità della condotta e la sua funzione di occultare la distrazione sorreggevano il dolo specifico; la condotta di omessa tenuta sistematica può rientrare nella bancarotta documentale specifica quando sia sorretta dal dolo di profitto o di danno. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: era inedito e comunque non aderente alla sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la sola aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, non quella del danno patrimoniale di rilevante gravità. La deduzione sulla speciale tenuità si fondava inoltre su una quantificazione già disattesa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la deduzione sull’attenuante del risarcimento era inedita e generica quanto al requisito temporale, e il versamento di 30.000 euro era un risarcimento non integrale definito transattivamente; è stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la censura sul bilanciamento, essendo motivato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la pluralità dei fatti e la recidiva. Nessuna modifica è stata apportata alla condanna o alle pene accessorie.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.

    In generale, la bancarotta specifica così in considerazione, contemplata dalla prima parte dell’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall., si distingue da quella generale, descritta dalla seconda parte della medesima disposizione.

    La bancarotta documentale specifica riguarda la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture e richiede il dolo specifico di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La nozione può comprendere anche l’omessa tenuta sistematica delle scritture, quando sia sorretta da tale finalità.

  • art. 2214 c.c.

    Premesso che, anche per le società di persone, ai sensi dell’art. 2214 cod. civ. è necessaria la tenuta del libro inventari, («L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari»), risulta di immediata evidenza come la sparizione, tra le altre, di siffatta scrittura manifesti una specifica incidenza nella vicenda in cui risulta in rilievo la necessità di accertare tipo e valore dei beni fatti oggetto di distrazione.

    Anche nelle società di persone sussiste l’obbligo di tenere il libro degli inventari; la sua sparizione può assumere rilievo per dimostrare la funzione di occultamento della distrazione, quando la scrittura è necessaria a ricostruire natura e valore dei beni.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    Ad ogni modo, il motivo, sul punto, è intrinsecamente generico in quanto nemmeno deduce se l’accordo sia intervenuto prima dell’apertura del dibattimento, come richiesto dalla invocata attenuante.

    La deduzione dell’attenuante della riparazione del danno deve indicare che l’accordo risarcitorio è intervenuto prima dell’apertura del dibattimento; la mancata allegazione di tale requisito rende generico il motivo.

  • art. 69 c.p.

    A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che, con motivazione priva di illogicità e violazioni di legge, ha osservato come le attenuanti generiche non potessero essere ritenute prevalenti sulla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e sulla recidiva contestata, il ricorso adduce che a diverso esito doveva addivenirsi considerando l’incidenza delle ulteriori attenuanti della riparazione del danno e della particolare tenuità del danno stesso.

    Il giudizio di bilanciamento è censurabile in cassazione quando la motivazione presenti illogicità o violazioni di legge; non è fondata la richiesta di prevalenza basata su attenuanti ulteriori che siano state correttamente ritenute insussistenti o inammissibilmente dedotte.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Antonio Seccia, per tramite dell’avv. Guglielmo Iorio, ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per delimitare l’esposizione dei motivi di ricorso ai profili necessari alla decisione.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale reato di pericolo concreto, richiede il dolo generico: la volontà di distaccare il bene dal patrimonio dell’impresa nella prevedibilità del pericolo per gli interessi dei creditori. Non occorre la consapevolezza dello stato d’insolvenza né lo scopo specifico di danneggiare i creditori.
  • La cessione di beni aziendali senza prova dell’effettivo pagamento del prezzo o della destinazione delle somme, specialmente se accompagnata da un prezzo incongruo e realizzata nel contesto della crisi, può integrare una distrazione. Il gestore deve allegare la sorte delle risorse che si assume entrate nel patrimonio della società e poi non rinvenute al fallimento, a maggior ragione quando manca la documentazione contabile.
  • La bancarotta documentale specifica richiede la prova della condotta consapevole e volontaria e del dolo specifico di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; la sola scomparsa delle scritture prova il dato materiale, ma il fine specifico deve essere desunto da ulteriori circostanze, che possono consistere nell’incidenza della sparizione sulla ricostruzione del patrimonio e delle operazioni distrattive.
  • L’omessa tenuta sistematica delle scritture contabili può essere ricondotta alla bancarotta fraudolenta documentale specifica, se è sorretta dal dolo specifico richiesto; essa si distingue dalla mera omissione di annotazioni relative a singole operazioni, riconducibile alla diversa ipotesi caratterizzata dal dolo generico.
  • Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per bancarotta documentale specifica fondata sull’omessa tenuta delle scritture anziché sulla loro sottrazione o distruzione, trattandosi di condotte considerate equivalenti ai fini della fattispecie quando ricorrono i relativi presupposti.
  • La censura sull’attenuante del risarcimento del danno deve indicare gli elementi fattuali necessari per verificarne i presupposti, compreso il momento dell’accordo rispetto all’apertura del dibattimento; la deduzione è comunque infondata se il ristoro è soltanto parziale e oggetto di una transazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati fallimentariParte generaleProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiDolo eventualeRecidivaContinuazione

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