Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14893/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un ex dipendente che chiedeva l’ammissione di crediti per retribuzioni, ferie non godute e trattamento di fine rapporto nei confronti del datore di lavoro in liquidazione coatta amministrativa. Il tribunale, dopo un primo arresto di cassazione sulla tempestività dell’opposizione per mancata prova della conoscenza effettiva della procedura da parte del creditore, ha ritenuto comunque non provati i crediti, giudicando inidonee le buste paga prodotte perché incomplete e prive di sottoscrizione del datore, la Certificazione Unica perché parziale e non riconducibile con certezza alla società, e il verbale del 2.7.2014 perché corredato da un brogliaccio privo di elementi formali idonei a garantirne la provenienza datoriale. Con cinque motivi il ricorrente ha denunciato, in sintesi, travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente disatteso documenti che, a suo dire, avrebbero provato con certezza il rapporto di lavoro, le retribuzioni, il periodo lavorativo e il credito da TFR, e che avesse richiesto un’indebita prova integrale e formalmente sottoscritta di tutte le buste paga e dei CU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il travisamento della prova è censurabile solo quando il giudice di merito attribuisca al documento un contenuto oggettivo radicalmente diverso da quello emergente dagli atti, con errore decisivo e oggettivamente certo; nel caso concreto, invece, il tribunale non aveva travisato la prova ma aveva svolto una valutazione di merito sulla sua insufficienza. Ha inoltre ribadito che nel giudizio di opposizione allo stato passivo opera integralmente l’art. 2697 c.c., gravando sul creditore la prova del proprio credito anche quando si tratti di fatti negativi o di circostanze non agevolmente dimostrabili. Le carenze dei documenti prodotti, l’assenza di elementi formali idonei a identificarne provenienza e riferibilità, e la parzialità delle produzioni hanno legittimato il rigetto dell’ammissione del credito. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa dell’intimata, ma è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 208 l. fall.

    termine di sessanta giorni

    richiamato come termine per l’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale, la cui tardività era stata inizialmente contestata

  • art. 207 l. fall.

    la mancata comunicazione al creditore è stata considerata causa di ritardo non imputabile, salvo prova della concreta conoscenza della procedura

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni processuali e travisamento della prova

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte precisa che il travisamento è censurabile solo se il giudice altera il contenuto oggettivo della prova, non se la valuta negativamente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non violato perché il giudice ha esercitato un apprezzamento di merito sulle prove non legali

  • art. 2697 c.c.

    nel procedimento di verifica del passivo e nell’opposizione il creditore resta onerato della prova della fonte e dell’entità del proprio diritto, senza inversione dell’onere probatorio

  • art. 2702 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione all’efficacia probatoria delle buste paga

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stata disposta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è configurabile in cassazione solo quando il giudice di merito attribuisca al documento un contenuto oggettivo diverso da quello effettivamente emergente dagli atti, e l’errore sia decisivo e con esito processuale necessariamente diverso; non basta la contestazione della valutazione di attendibilità o di sufficienza della prova.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il procedimento ha natura cognitiva e si applica pienamente l’art. 2697 c.c.: il creditore che chiede l’ammissione deve provare il proprio diritto, la sua fonte e la sua entità, anche se la dimostrazione riguarda fatti negativi o periodi lavorativi estesi.
  • Documenti come buste paga, certificazioni fiscali o verbali interni non sono di per sé sufficienti se sono parziali, non riferibili con certezza al debitore o privi di elementi formali idonei a garantirne provenienza e attendibilità; la loro idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito se adeguatamente motivata.
  • In materia di ammissione al passivo, l’assenza di prova integrale del rapporto, delle retribuzioni e del credito da TFR legittima il rigetto della domanda anche quando la tardività dell’opposizione sia stata superata grazie alla rimessione in termini o alla valutazione della mancata comunicazione concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.