Sentenza del 15/02/2022 n. 4803 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di rettifica del valore di una delle due unità immobiliari acquistate con lo stesso atto, che ha portato a maggiore imposta, interessi e sanzioni ex D.P.R. n. 131/1986 art. 52. L'Ufficio aveva ritenuto non congruo il valore dichiarato per una delle due unità (sub. 103) sulla base della diversa superficie (66 mq vs 91 mq) nonostante entrambe risultassero con gli stessi dati catastali e medesima rendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi processuali: la società non ha dimostrato di aver dedotto davanti al giudice d'appello la questione sulla inapplicabilità della valutazione automatica catastale e, in generale, le censure introdotte in Cassazione si risolvevano in contestazioni di insufficienza o di contraddittorietà della motivazione non più idonee dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. Il ricorso è pertanto respinto come inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
Norma di riferimento per la rettifica dei valori in sede di registrazione delle compravendite: il giudice di legittimità ha ritenuto che l'Ufficio potesse motivare la rettifica per difformità di estensione tra le unità, e che la controversia sull'applicabilità della determinazione automatica non fosse stata adeguatamente dedotta nei gradi precedenti.
D.P.R. n. 600 del 1986, art. 52 (riferimento formale errato nel ricorso)
Citazione indicata dal ricorrente per errore formale. La Corte nota l'errore e richiama il corretto riferimento al D.P.R. 131/1986.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Regole sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato i limiti introdotti dalla riforma (D.L. 83/2012 convertito) ritenendo inammissibili le censure per mera insufficienza o per questioni non dedotte in sede di merito.
Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla prova del possesso o della dimostrazione della superfice; la Corte ha rilevato che la questione della diversa estensione era stata assunta dall'Ufficio e non contestata in sede di merito dalla società.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sui contributi unificati: la Corte dà atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente ai sensi dell'art. 13.
Massime di principio
- In controversie tributarie riguardanti la rettifica del valore di immobili, la diversa superficie effettiva fra unità può giustificare la rettifica anche se i dati catastali (identificativi o rendita) risultano identici; tuttavia la parte che contesta tale circostanza deve sollevarla e documentarla già nei gradi di merito.
- Le censure in Cassazione che si limitano a contestare la presunta insufficienza della motivazione sono spesso inammissibili dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.; occorre dimostrare che la motivazione manchi del tutto o sia manifestamente incongrua o incomprensibile.
- Non si possono introdurre nuove questioni giuridiche in sede di legittimità se non sono state previamente dedotte in modo chiaro davanti ai giudici di merito; il ricorrente deve indicare gli atti nei quali la questione è stata sollevata per consentire il controllo ex actis.
- Se si vuol eccepire l'applicabilità o meno della determinazione automatica del valore catastale (DPR 131/1986 art. 52), è necessario farlo esplicitamente e con argomentazioni e documenti nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, la censura sarà dichiarata inammissibile.
- Nel caso di accertamenti d'ufficio, è prudente produrre e richiamare specifica documentazione tecnica (planimetrie, visure, certificazioni di superficie) già nei primi gradi processuali per contrastare le rettifiche basate su differenze di estensione.
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