Sentenza del 15/02/2022 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Società capitale estinta - Ristretta base azionaria - Presunzione distribuzione utili "in nero" - Responsabilità ex soci - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I soci hanno impugnato una cartella di pagamento di euro 2.206.886,98 relativa a IVA e imposte dirette per gli anni 1982-1985. Hanno dedotto la cancellazione della società dal registro delle imprese (2002), l'assenza di responsabilità in capo ai soci poiché nulla era stato distribuito in liquidazione, e la prescrizione del credito erariale. L'Agenzia ha fondato la pretesa su accertamenti derivanti da verifica del 1987 e su sentenze definitive della Commissione Tributaria Centrale del 2013-2014 che hanno confermato maggiori ricavi della società; ha inoltre sostenuto che la cancellazione non estingue i debiti e ha fatto riferimento alla possibilità di agire nei confronti degli ex soci.
La decisione
La Commissione d'Appello ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia, accogliendo i principi di legittimità secondo cui, per società a ristretta base azionaria, opera la presunzione di distribuzione agli azionisti di utili extracontabili accertati a carico della società. Poiché i soci non hanno fornito prove idonee a superare tale presunzione e le sentenze definitive che hanno accertato i maggiori redditi della società sono passate in giudicato nel 2013-2014 (interrompendo i termini di prescrizione), l'Agenzia poteva legittimamente agire nei confronti degli ex soci. La Commissione ha quindi accolto l'appello dell'Agenzia e condannato gli appellati al pagamento delle spese di lite per complessivi euro 15.000.
Norme richiamate
Cassazione SS.UU. n. 619/2021
Conferma il principio che l'interesse dell'Amministrazione a ottenere un titolo esecutivo nei confronti degli ex soci non è escluso dall'assenza di ripartizioni nel bilancio finale di liquidazione quando sussiste la presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
Cassazione n. 15422/2021
Ribadisce l'operatività della presunzione di distribuzione agli azionisti per società a base ristretta e la possibilità per l'Ufficio di agire contro gli ex soci anche dopo la cancellazione della società.
Cassazione n. 9094/2017
Giurisprudenza di supporto che contribuisce al consolidamento del principio della presunzione di distribuzione di utili in nero per le società a ristretta base azionaria.
Prevede che dopo la cancellazione i creditori possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci solo fino alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale; tuttavia la giurisprudenza citata interpreti questo regime in modo non ostativo all'azione dell'Amministrazione quando opera la presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
Art. 53 d.lvo 546/92
Norma che disciplina i requisiti di specificità dell'appello nel processo tributario; la Corte territoriale ha ritenuto l'appello dell'Agenzia ammissibile perché contenente motivi specifici.
artt. 2943, 2945, 2953 c.c.
Usati per spiegare l'interruzione e la durata della prescrizione: le controversie e le sentenze passate in giudicato hanno interrotto la prescrizione e, dopo la sentenza definitiva, il termine prescrizionale è decennale ex art. 2953.
Massime di principio
- Per le società a ristretta base azionaria opera la presunzione che utili accertati extracontabilmente siano stati distribuiti ai soci; spetta ai soci fornire prove contrarie per escludere la responsabilità personale.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce all'Amministrazione finanziaria di agire nei confronti degli ex soci quando sussiste la predetta presunzione di distribuzione di utili in nero.
- La responsabilità dei soci può essere fatta valere anche se dal bilancio finale di liquidazione non risultano somme ricevute, salvo che i soci dimostrino concretamente l'assenza di distribuzione.
- La prescrizione del credito erariale può essere interrotta dai procedimenti di accertamento e si considera influenzata dalla pronuncia definitiva delle Commissioni tributarie; una sentenza passata in giudicato avvia un termine prescrizionale decennale per l'esecuzione.
- Nel processo tributario l'appello deve essere valutato con un criterio restrittivo riguardo alla inammissibilità per genericità, ma sono comunque ammissibili impugnazioni che contengano motivi specifici di critica alla decisione di primo grado.
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