Sentenza del 15/02/2022 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Avviso di liquidazione - Imposte catastali - Imposte ipotecarie - Misura fissa - Cessioni soggette a IVA - Esenzione - Trasferimento proprietà e concessione superficie aree destinate a particolari impieghi - Titolo III legge 865/71 - Specialità - Si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'applicazione delle imposte catastali e ipotecarie e della misura dell'imposta di registro su cessioni/concessioni riferite ad aree destinate a particolari impieghi ex Titolo III legge 865/71; contrasto tra l'agevolazione generale prevista per le cessioni soggette a IVA (art. 40 d.P.R. 131/86) e la disciplina speciale di esenzione/imposizione in misura fissa prevista dall'art. 32 d.P.R. 601/73 per trasferimenti di proprietà e concessioni del diritto di superficie su aree del Titolo III legge 865/71.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 32 d.P.R. 601/73: per i trasferimenti di proprietà e per le concessioni del diritto di superficie sulle aree destinate ai particolari fini del Titolo III della legge 865/71 si applica l'esenzione dalle imposte catastali e ipotecarie e l'imposta di registro in misura fissa. In caso di conflitto tra la regola generale dell'art. 40 d.P.R. 131/86 e la norma speciale dell'art. 32 d.P.R. 601/73, ha prevalso la seconda in forza del principio di specialità.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986
Prevede l'agevolazione di applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per le cessioni soggette a IVA; qualificata come norma di carattere generale.
d.P.R. 601/1973
Prevede l'esenzione dalle imposte catastali e ipotecarie e l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro per i trasferimenti di proprietà e per le concessioni del diritto di superficie sulle aree destinate ai particolari fini del Titolo III legge 865/71; interpretata come norma speciale che prevale sulla disciplina generale.
Legge 865/1971
Individua le aree destinate a particolari impieghi cui si applica la disciplina agevolata/di specialità richiamata dall'art. 32 d.P.R. 601/73.
Principio giuridico
Principio di specialità (lex specialis derogat legi generali): la norma speciale prevale sulla norma generale quando disciplinano la stessa fattispecie in modo conflittuale.
Massime di principio
- Quando coesistono una norma generale e una norma speciale che disciplinano la stessa fattispecie fiscale, prevale la norma speciale (principio di specialità).
- Per trasferimenti di proprietà e concessioni del diritto di superficie su aree indicate nel Titolo III della legge 865/71 si deve applicare la disciplina di cui all'art. 32 d.P.R. 601/73: esenzione da imposte catastali e ipotecarie e registro in misura fissa.
- L'agevolazione prevista per le cessioni soggette a IVA (art. 40 d.P.R. 131/86) ha carattere generale e non può essere utilizzata per derogare a una disciplina speciale espressamente prevista per particolari categorie di operazioni.
- In contestazioni su avvisi di liquidazione è fondamentale qualificare correttamente l'operazione (es. trasferimento di proprietà o concessione di superficie su aree speciali) per verificare l'applicabilità della norma speciale.
- Gli uffici finanziari devono applicare la normativa speciale quando ricorrono i presupposti; il contribuente che ha subito un avviso può fondatamente eccepire l'applicazione dell'art. 32 d.P.R. 601/73 se l'operazione rientra nel campo di applicazione del Titolo III della legge 865/71.
Testo integrale
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