Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/02/2022 n. 194 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva inizialmente impugnato davanti alla CTP avvisi di iscrizione ipotecaria e intimazione di pagamento relativi a debito I.V.A. 2007 (per conto della Associazione Sportiva Dilettantistica OVA RUGBY), contestando di non aver ricevuto la notifica in proprio degli avvisi di accertamento. La CTP aveva accolto il ricorso nei confronti di E.V.; l'Agenzia aveva proposto appello. In sede di appello il contribuente presentò domanda di definizione agevolata ex art. 6 DL 23/10/2018 n.119 (conv. L. 136/2018), richiesta respinta dall'Agenzia con la motivazione che la controversia riguardava atti di natura meramente riscossiva e/o di valore indeterminabile. Il contribuente ha impugnato il diniego.

La decisione

Il Collegio ha accolto l'impugnazione del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo illegittimo il diniego per ragione pregiudiziale e assorbente. Il Tribunale ha ritenuto che il contribuente, sin dal ricorso introduttivo poi accolto dalla CTP, avesse contestato l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento (circostanza attestata anche dai primi giudici), per cui la cartella/ruolo poteva costituire il primo atto che aveva portato a conoscenza la pretesa tributaria e rendere ammissibile la definizione agevolata. Il provvedimento di diniego è stato quindi annullato e le spese dei giudizi riuniti sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 6 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136

    La norma disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie; il Collegio ha ritenuto che la definizione possa essere ammessa anche quando la controversia, pur riguardando atti di riscossione, verte sulla nullità o invalidità della notifica dell'atto impositivo presupposto, con la cartella/ruolo che, in tali casi, può costituire il primo atto conoscitivo utile ai fini della definibilità.

  • Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 1/4/2019

    nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell'avviso di accertamento. In questo caso, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva...

    La circolare chiarisce che la definizione agevolata è compatibile con i casi in cui la controversia colpisce la validità della notifica dell'atto impositivo: non è necessario che nell'atto introduttivo sia chiesto espressamente l'annullamento dell'avviso di accertamento, basta che sia contestata la validità della notifica.

  • Cass. SS.UU., sentenza n. 18298 del 25/6/2021

    Le Sezioni Unite hanno affermato l'opportunità di valutare la natura dei motivi d'impugnazione ai fini dell'ammissibilità della definizione agevolata, includendo i casi in cui, nell'impugnare la cartella, si faccia valere il vizio di notifica dell'avviso di accertamento presupposto.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ex art. 6 DL 119/2018 può essere ammessa anche quando la controversia riguarda atti di riscossione se il contribuente, nell'impugnare la cartella/ruolo, contesta la validità della notifica dell'atto impositivo presupposto: in tali casi la cartella può essere considerata il primo atto conoscitivo.
  • Non è necessario che l'atto introduttivo richieda espressamente l'annullamento dell'avviso di accertamento; è sufficiente che venga contestata la validità della notifica, anche in funzione limitata a ottenere l'annullamento del ruolo.
  • Al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata è fondamentale che il ricorso introduttivo contenga, o comunque risulti dai fatti processuali, la contestazione dell'avvenuta notifica dell'atto impositivo presupposto: questa circostanza è decisiva per superare il rifiuto basato sulla natura 'riscossiva' degli atti.
  • La posizione dell'Amministrazione che nega la definizione in ragione della mera natura di 'atto di riscossione' può essere contrastata quando dalla documentazione processuale emerga che il giudizio riguarda la nullità/invalidità della notifica dell'atto impositivo.
  • La pronuncia riguarda l'ammissibilità della definizione agevolata e non il merito della pretesa tributaria: l'accoglimento dell'istanza non decide sulla responsabilità sostanziale, che resta da accertare nel merito.
  • In mancanza di una pronuncia sul merito, le spese possono essere compensate; tuttavia nelle valutazioni pratiche è opportuno documentare accuratamente la contestazione della notifica e richiamare la circolare dell'Agenzia e la giurisprudenza favorevole (Sezioni Unite) per sostenere l'ammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.