Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35777/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo amministrativo pendente innanzi al T.A.R. Lazio. In un primo momento la domanda era stata dichiarata improcedibile per difetto di prova del deposito delle istanze di prelievo nel giudizio presupposto; il provvedimento era stato cassato alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello aveva però rigettato la domanda ritenendo insussistente il patema d'animo, anche perché la questione era stata definita dal legislatore dopo circa tre mesi dall'introduzione del ricorso. In cassazione i ricorrenti deducevano: (1) vizio di motivazione, sostenendo che per una parte degli istanti la domanda di equa riparazione era stata limitata in riassunzione solo a un periodo temporale inferiore rispetto all'intera durata del giudizio presupposto; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001, assumendo che il patema d'animo non potesse essere escluso nonostante la compensazione integrale delle spese nel giudizio presupposto. Il Ministero è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza relativa alla diversa posizione di alcuni ricorrenti costituisse una questione nuova, non risultando dedotta nei gradi di merito e non essendo stata allegata o dimostrata in modo autosufficiente. Ha inoltre osservato che le censure erano comunque generiche, limitandosi a richiamare la norma sull'equa riparazione senza spiegare in che modo essa fosse immediatamente applicabile al caso concreto e senza confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione del Ministero. È stato altresì escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per i giudizi di equa riparazione ex L. n. 89/2001.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    invocato dai ricorrenti per sostenere il diritto all'equa riparazione; la Corte rileva però che la censura sul suo concreto ambito applicativo è generica e non autosufficiente.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008

    richiamato nel percorso processuale per effetto della declaratoria di incostituzionalità intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non trova applicazione, poiché per il giudizio di equa riparazione non è dovuto il contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che non risultino dedotte nei gradi di merito; la parte ricorrente deve inoltre indicare in modo autosufficiente dove la questione sia stata prospettata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente il mero richiamo alla norma asseritamente violata, occorrendo spiegare il nesso tra la disposizione invocata e la decisione impugnata, nonché confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La deduzione di un vizio motivazionale o di violazione di legge in materia di equa riparazione richiede che la censura investa effettivamente la ratio decidendi del decreto impugnato, senza limitarsi ad affermazioni astratte o apodittiche.
  • Per i giudizi di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per altri ricorsi, essendo esclusa la soggezione a contributo unificato in base alla disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.