Cassazione Penale, Sentenza n. 21981/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 443, comma 3, c.p.p., deducendo che il Procuratore non poteva appellare la sentenza emessa dopo il giudizio abbreviato per non punibilità ex art. 131-bis c.p., perché tale pronuncia sarebbe una "cripto condanna" e non una sentenza di proscioglimento; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta recidiva, per mancata valutazione della concreta pericolosità attuale dell'imputato; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sarebbero state negate senza adeguata motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che la sentenza di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sia equiparabile a una sentenza di condanna: richiamando le Sezioni Unite (Tushaj) e la Corte costituzionale, ha confermato che la pronuncia ex art. 131-bis è una decisione di proscioglimento con caratteristiche peculiari ma non muta la sua natura; di conseguenza il pubblico ministero poteva proporre appello senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, c.p.p. I motivi seconda e terza sono stati dichiarati inammissibili/infondati: la Corte di merito ha motivato adeguatamente la ritenuta recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche, richiamando i numerosi precedenti dell'imputato e la sua indifferenza a ricadere nel delitto. In conclusione rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
La limitazione di impugnazione del pubblico ministero prevista dall'art. 443, comma 3 c.p.p. non si applica alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., perché tale pronuncia non è una sentenza di condanna.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non esclude che il fatto sia offensivo; la norma istituisce una ipotesi in cui, pur essendo presente il fatto tipico, antigiuridico e colpevole, si ritiene opportuno non infliggere la pena.
Sez. U., n. 18891 del 27/01/2021 (Tushaj)
«il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa»
La sentenza che dichiara la non punibilità ex art. 131-bis va considerata proscioglimento e non condanna; consente di comprendere la natura giuridica della misura e i suoi effetti.
Ordinanza Corte costituzionale n. 279 del 2017
«il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire..."
Conferma che la particolare tenuità riguarda fatti offensivi comunque tipici e colpevoli; la non punibilità è una scelta di politica criminale e non un accertamento di innocenza.
Corte costituzionale, sent. n. 173 del 2022
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui il giudice che proscioglie per particolare tenuità non decide sulle domande di restituzione e risarcimento; ha inoltre chiarito che la sentenza ex art. 131-bis ha natura di proscioglimento ma conserva peculiarità che giustificano specifici effetti (es. iscrizione nel casellario).
Norma collegata all'art. 131-bis che disciplina la tutela della parte civile in presenza della non punibilità per particolare tenuità; rilevante per valutare gli effetti civili della pronuncia penale.
art. 538, cod. proc. pen. (nel testo censurato)
La parte della norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte che impediva al giudice di decidere sulle domande civili in sede di proscioglimento per particolare tenuità; la Corte costituzionale ha corretto questa lacuna interpretativa/legislativa.
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lettera f)
Disposizione che giustifica l'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di proscioglimento per particolare tenuità, confermando la natura ibrida della pronuncia.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
Richiamato nel contesto giurisprudenziale per evidenziare che, seppure l'art. 186 richieda sentenza di condanna per alcune sanzioni accessorie, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto possibile l'applicazione di effetti anche con proscioglimenti particolari, per le loro peculiari caratteristiche (richiamo alla Sez. U. Tushaj).
Massime di principio
- La pronuncia di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è una sentenza di proscioglimento: il fatto resta tipico e offensivo ma il legislatore ritiene inopportuno irrogare la pena.
- Per effetto della natura di proscioglimento della sentenza ex art. 131-bis, il pubblico ministero può proporre appello anche dopo giudizio abbreviato, senza i limiti applicabili alle sentenze di condanna del rito abbreviato (art. 443 c.p.p.).
- La qualificazione della recidiva e la negazione delle attenuanti generiche devono essere motivate in relazione agli antecedenti e al comportamento dell'imputato; numerosi precedenti e la ricorrenza di reati possono legittimare il giudice a ritenere la recidiva e a negare le attenuanti.
- Chi impugna motivi di fatto (es. mancata motivazione sulla pericolosità attuale) deve indicare elementi specifici e punti di critica puntuali: deduzioni generiche risultano inammissibili o infondate.
- Le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità possono avere effetti anomali rispetto alle altre pronunce di proscioglimento (iscrizione al casellario, possibili conseguenze amministrative), per cui è necessario valutare case by case l'incidenza di tali effetti.
- In situazioni analoghe, prima di impugnare è opportuno verificare la natura formale della pronuncia impugnata e la giurisprudenza consolidata (Sez. U. e Corte costituzionale) per scegliere l'atto processuale corretto (appello vs ricorso per cassazione) e per costruire una contestazione concreta e dettagliata circa la motivazione sul punto della recidiva e delle attenuanti.
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