Cassazione Civile, Ordinanza n. 11671/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello della società contribuente contro la decisione di primo grado sfavorevole. La controversia riguardava un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni relativo al periodo d'imposta 2005. Prima della decisione, la resistente ha depositato memoria con documentazione attestante l'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento della prima e unica rata di euro 7.500,00.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso perché ha rilevato che la contribuente aveva tempestivamente aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria e aveva effettuato il pagamento dovuto nei termini previsti. In assenza di diniego dell'Amministrazione finanziaria e poiché la procedura era regolarmente attivata e conclusa, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il pagamento del doppio contributo unificato, ritenuto non applicabile in caso di estinzione per definizione agevolata e comunque non estensibile analogicamente.
Norme richiamate
ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
ha costituito il titolo per la definizione agevolata della controversia tributaria
ha convertito con modificazioni il d.l. n. 119/2018
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne ha escluso l'applicazione, poiché il doppio contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia stata validamente definita mediante procedura agevolata, con integrale pagamento del dovuto e senza diniego dell'Amministrazione finanziaria, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata della lite impedisce l'esame dei motivi di ricorso per cassazione, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La disciplina del doppio contributo unificato, avendo natura lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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