Cassazione Civile, Ordinanza n. 33808/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento per complessivi euro 400.924,91, relativa a II.DD., IVA, sanzioni e interessi per gli anni d’imposta 2003-2006, emessa nei confronti di un soggetto indicato come coobbligato di una società sulla base di quattro avvisi di accertamento presupposti. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione veniva riformata su impugnazione dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) deduce violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avrebbe applicato in modo errato la disciplina sulla notifica degli atti presupposti, assumendo che la notificazione non fosse avvenuta secondo l’art. 60 e che fosse quindi illegittimo richiamare la regola sulla decorrenza di trenta giorni del cambio di residenza/elezione di domicilio; (2) denuncia violazione degli artt. 8 e 14 L. 890/1982, dell’art. 1335 c.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che gli avvisi presupposti sarebbero stati notificati a mezzo posta direttamente dall’ufficio ex art. 14 L. 890/1982 e non ex art. 8, con conseguente applicazione della disciplina postale ordinaria; (3) deduce violazione dell’art. 40 d.P.R. 655/1982, lamentando che nel procedimento notificatorio non vi sarebbe prova del deposito presso l’ufficio postale; (4) lamenta ancora violazione dell’art. 40 d.P.R. 655/1982 perché la giacenza sarebbe stata di soli dieci giorni invece che di trenta. La Corte rileva che i motivi, incentrati sulla validità della notifica degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella, sono inammissibili per difetto di specificità, poiché il ricorso non riproduce né localizza adeguatamente le relate di notifica necessarie a verificare la decisività delle censure; in ogni caso, il primo motivo è anche infondato perché l’art. 60, comma 1, lett. f), d.P.R. 600/1973 è norma generale applicabile anche alla notificazione a mezzo posta della cartella/degli atti impositivi, e il contribuente non ha provato che il mutamento di residenza o di domicilio elettivo fosse divenuto efficace prima della notifica. Quanto alla disciplina della compiuta giacenza, la Corte ribadisce che nella notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende perfezionata decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e dal deposito presso l’ufficio postale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo, affermando che l’art. 60, comma 1, lett. f), d.P.R. 600/1973 ha portata generale e si applica anche alla notificazione della cartella di pagamento e degli atti presupposti notificati per posta; inoltre, il contribuente non ha dimostrato che il cambio di residenza o l’elezione di domicilio fossero efficaci prima della notifica. Dichiarando inammissibili i restanti motivi per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la Corte osserva che le relate di notifica non sono state riprodotte né adeguatamente indicate nel ricorso, impedendo il controllo sulla decisività delle doglianze. In ogni caso, ribadisce che nella notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi la compiuta giacenza matura dopo dieci giorni, non trenta. La sentenza impugnata resta dunque ferma.
Norme richiamate
comma 1, lett. d) e lett. f)
La disciplina sull’elezione di domicilio ai fini delle notificazioni fiscali ha portata generale; la lett. f) esclude l’operatività di alcune norme del codice di procedura civile e fa decorrere l’efficacia dell’elezione di domicilio dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione prevista dalla lett. d), applicandosi anche alla notificazione della cartella di pagamento e agli atti impositivi notificati per posta.
Il domicilio fiscale è il perno del rapporto spaziale tra amministrazione finanziaria e contribuente; è predeterminato per legge e le sue variazioni hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si verificano, secondo il testo ratione temporis applicabile.
In presenza di particolari circostanze il contribuente può chiedere all’Amministrazione finanziaria che il domicilio fiscale sia fissato in un Comune diverso da quello previsto ex lege.
Richiamato nel contesto della notifica degli avvisi di accertamento a mezzo posta; la Corte non accoglie la tesi del ricorrente secondo cui la disciplina applicabile sarebbe stata diversa.
La notificazione diretta a mezzo posta degli atti dell’Amministrazione finanziaria è ricondotta nel ragionamento della Corte alla disciplina della notifica postale semplificata, rilevante anche per gli atti presupposti alla cartella.
Nel procedimento di notifica diretta a mezzo posta, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona secondo la disciplina del servizio postale ordinario; la Corte esclude che il termine di giacenza sia di trenta giorni e afferma la maturazione dopo dieci giorni.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla conoscenza/legale conoscibilità degli atti recettizi, ma la censura non è accolta perché non sorretta dalla necessaria prova documentale delle notifiche.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in chiave difensiva, ma la Corte non ravvisa una questione utile perché manca la dimostrazione dell’erroneità dell’accertamento di validità delle notifiche.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fondano le censure; la mancata riproduzione o indicazione delle relate di notifica determina inammissibilità per difetto di specificità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti, tutti articolati come violazione/falsa applicazione di legge.
La costituzione dell’Agenzia delle Entrate avviene ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Massime di principio
- In tema di notificazione di cartella di pagamento e degli atti impositivi presupposti, l’art. 60, comma 1, lett. f), d.P.R. 600/1973 ha natura di norma generale e si applica anche quando la notifica sia eseguita a mezzo posta, non essendo limitato a una singola modalità notificatoria.
- Il domicilio fiscale è distinto dall’indirizzo eletto ai fini delle notificazioni: il primo è fissato ex lege, il secondo è eventuale e opera solo nell’ambito del domicilio fiscale; il mutamento dell’elezione o della residenza non può essere opposto se non risulta provato che sia divenuto efficace prima della notifica.
- Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi, in caso di temporanea assenza del destinatario, la compiuta giacenza si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza e dal deposito presso l’ufficio postale, non già dopo trenta giorni.
- Nel ricorso per cassazione, quando si contesta la validità della notifica sulla base delle relate, è indispensabile riprodurre o quanto meno specificamente indicare e localizzare gli atti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Le doglianze che presuppongono un diverso esito dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito non sono scrutinabili in cassazione se il ricorrente non fornisce gli elementi documentali necessari a dimostrare l’errore decisivo della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33717/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33719/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33726/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33729/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33730/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33732/2024 del 21/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →