Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13919/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo di essere venuto a conoscenza dell’atto solo tramite bollettino di pagamento e deducendo l’inesistenza della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Nel giudizio di primo grado aveva inoltre disconosciuto la documentazione prodotta in copia dalla controparte. La CTR, in riforma della decisione favorevole al contribuente, aveva accolto l’appello dell’ufficio/riscossore. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque omessa/incomprensibile, con violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito posto a fondamento della decisione copie documentali specificamente disconosciute e quindi inutilizzabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificando la motivazione della sentenza impugnata come meramente apparente: il testo della CTR era apodittico, astratto, privo di concreta disamina degli atti e dei documenti rilevanti, e in parte anche contraddittorio rispetto al disconoscimento già formulato dal contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come modalità di notificazione della cartella di pagamento contestata dal contribuente, per sostenere l’inesistenza della notifica.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come norma di ricorso per denunciare il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31/12/1992, n. 546

    Richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Indicato come norma violata per carenza di motivazione della decisione impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a presidio del dovere di motivazione sufficiente e intelligibile della decisione giudiziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come norma di ricorso per denunciare violazione di legge in tema di valutazione della documentazione.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per la disciplina della fede probatoria delle copie disconosciute.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova rispetto alla ritualità delle notifiche e alla utilizzabilità dei documenti.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Censurato nel ragionamento della CTR per il riferimento ai termini di deposito delle deduzioni documentali del contribuente.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il testo esiste solo graficamente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, né il fondamento concreto della decisione.
  • Nel processo tributario il giudice di merito deve esaminare in modo specifico le contestazioni e il disconoscimento delle copie documentali rilevanti; l’utilizzo di formule astratte o apodittiche non è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • Quando il giudice omette di confrontarsi con gli atti decisivi e con le eccezioni puntualmente sollevate, la decisione è affetta da nullità per difetto di motivazione, con conseguente cassazione e rinvio.
  • Le copie documentali specificamente disconosciute non possono essere poste a fondamento della decisione senza una verifica effettiva della loro idoneità probatoria e della ritualità della documentazione prodotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.