Cassazione Civile, Ordinanza n. 26360/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un professionista aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia il 12 settembre 2013, sostenendo di aver già maturato il diritto secondo il previgente regolamento della Cassa, in particolare al 2 settembre 2013, con il compimento dell'età richiesta e con l'anzianità contributiva necessaria. La Cassa aveva invece rigettato la domanda applicando il nuovo regolamento previdenziale, approvato dal Comitato dei delegati nel 2012 e modificato nel 2013, con efficacia dal 1 gennaio 2013, che innalzava i requisiti anagrafici e contributivi. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 11 e 12 preleggi, dell'art. 2 d.lgs. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995 e degli artt. 19 e 45 del regolamento della Cassa, lamentando l'illegittima retroattività del nuovo regolamento e la lesione dell'affidamento; 2) violazione dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995 per avere la sentenza applicato integralmente il sistema contributivo, in asserita violazione del principio del pro rata. La Corte ha però rilevato che il secondo motivo introduceva una questione nuova, non dedotta nei gradi di merito, relativa alla concreta liquidazione della pensione successivamente riconosciuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i regolamenti delle Casse privatizzate hanno natura negoziale e che l'approvazione ministeriale opera come condicio iuris con efficacia tendenzialmente retroattiva; inoltre, la domanda di pensione è elemento costitutivo del diritto alla prestazione, sicché alla data della domanda era già stata adottata la nuova disciplina, non potendosi configurare una lesione inattesa dell'affidamento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova, non proposta in primo grado né esaminata in appello, concernente non il diniego della pensione, ma la successiva liquidazione del trattamento. Le spese sono state compensate integralmente per la complessità delle questioni trattate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in ricorso
artt. 11 e 12 preleggi
invocati per contestare la retroattività del nuovo regolamento; la Corte ritiene non pertinenti, perché si tratta di atto negoziale della Cassa approvato come condicio iuris
art. 2, comma 1, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
riconosce autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle Casse privatizzate, ma nei limiti della natura pubblica dell'attività svolta
art. 2, comma 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
impone l'equilibrio di bilancio mediante provvedimenti coerenti con il bilancio tecnico
art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
prevede l'approvazione ministeriale di statuto e regolamenti; tale approvazione incide solo sull'efficacia dell'atto come condicio iuris
art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dal ricorrente per il principio del pro rata; il secondo motivo è però dichiarato inammissibile perché nuovo
art. 24, comma 12, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato come base del principio di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita
legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011, richiamata nel contesto dell'adeguamento dei requisiti pensionistici
gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui l'atto negoziale è stato posto in essere, salvo diversa previsione
art. 1, comma 3, l. 30 dicembre 1991, n. 414
tutte le pensioni, anche quelle di vecchiaia, siano corrisposte "su domanda degli aventi diritto"
la domanda è presupposto necessario per l'attribuzione della prestazione pensionistica
art. 1, comma 4, l. 30 dicembre 1991, n. 414
le pensioni di vecchiaia decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto
art. 1, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 414
il diritto alla pensione matura al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, tra cui la domanda
art. 19 del Regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
innalza i requisiti di età e anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia
art. 45 del Regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
fissa l'entrata in vigore delle nuove previsioni al 1 gennaio 2013 e abroga il precedente regolamento
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- I regolamenti delle Casse privatizzate, pur essendo adottati dall'ente nell'esercizio della propria autonomia, hanno natura negoziale; l'approvazione ministeriale non partecipa alla formazione della volontà dell'ente ma opera come condicio iuris che incide sull'efficacia dell'atto.
- L'approvazione ministeriale dei regolamenti delle Casse privatizzate può spiegare efficacia retroattiva, salvo che l'atto o la disciplina di approvazione prevedano una diversa decorrenza.
- Nel sistema previdenziale delle Casse privatizzate, la maturazione del diritto a pensione non dipende solo dal possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, ma anche dalla presentazione della domanda, che costituisce presupposto necessario per il perfezionamento del diritto alla prestazione.
- Non è di per sé preclusa una modifica peggiorativa dei requisiti pensionistici nei rapporti di durata, quando essa sia giustificata dall'esigenza di assicurare l'equilibrio del sistema e non presenti caratteri di imprevedibilità idonei a ledere l'affidamento incolpevole.
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca per la prima volta una questione di fatto o di diritto non dedotta nei precedenti gradi di merito e non esaminata dalla sentenza impugnata.
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