Cassazione Civile, Ordinanza n. 05343/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Una società proprietaria di un immobile ha agito per ottenere la condanna di un soggetto al pagamento di euro 4.608,05 a titolo di oneri accessori, oltre interessi legali, sostenendo che si trattasse di somme anticipate per servizi e utenze goduti dal convenuto nel periodo in cui occupava senza titolo l'immobile. Il convenuto ha contestato la domanda ed eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale, in favore del Giudice di pace. Il Tribunale di Milano ha accolto l'eccezione e dichiarato la propria incompetenza per valore, indicando come competente il Giudice di pace. La società ha quindi proposto regolamento di competenza lamentando, con il primo motivo, l'erronea applicazione dei criteri di competenza ex artt. 21 e 447-bis c.p.c. e dell'art. 7 c.p.c., assumendo che la controversia rientrasse nella competenza del Tribunale in materia locatizia, perché avente ad oggetto il rimborso di oneri accessori relativi al godimento dell'immobile. Con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, osservando che la controversia non ricadeva nella competenza per materia del Tribunale. La Corte ha valorizzato il criterio di determinazione della competenza secondo la prospettazione attorea ex art. 10 c.p.c. e ha escluso che, nella concreta domanda proposta, vi fossero elementi tali da qualificare la causa come controversia locatizia sottratta alla competenza del Giudice di pace. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nelle controversie relative a pretese fondate su un rapporto riguardante un bene immobile, la competenza del giudice di pace resta ferma salvo che una questione proprietaria sia stata ritualmente e non pretestuosamente introdotta. Il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. È stata quindi dichiarata la competenza del Giudice di pace di Milano, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge; la ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cod. civ.
È richiamato solo come base per la domanda di interessi legali sulle somme richieste.
i criteri di individuazione del giudice competente ex artt. 21 e 447 bis c.p.c.
La ricorrente ne invocava l'applicazione per sostenere la competenza del Tribunale; la Corte ha escluso che la causa rientrasse nella competenza per materia del Tribunale sulla base della domanda proposta.
la competenza, anche per materia, si determina ... con criterio "a priori", secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda
Il criterio di determinazione della competenza va individuato in base alla domanda introduttiva, senza anticipare valutazioni di merito sulla fondatezza della pretesa.
i criteri di individuazione del giudice competente ex artt. 21 e 447 bis c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la competenza del Tribunale in materia locatizia; la Corte non ha accolto tale impostazione nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistenza dei presupposti per il versamento ... del raddoppio del contributo unificato
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La competenza va determinata in base alla domanda proposta dall'attore e alla prospettazione iniziale dei fatti, applicando un criterio ex ante, senza dipendere dalla successiva valutazione del merito.
- Quando una domanda concerne pretese economiche collegate all'uso di un immobile, la competenza del giudice di pace resta ferma se non viene introdotta in modo esplicito e non pretestuoso una questione proprietaria idonea a spostare la cognizione al tribunale.
- Non basta qualificare la pretesa come riferita a oneri accessori o a rapporti locatizi per radicare automaticamente la competenza del tribunale: occorre che la causa, per come è stata proposta, rientri effettivamente in una delle ipotesi di competenza per materia del giudice togato.
- Se il primo motivo del regolamento di competenza viene respinto, resta assorbita la censura relativa alla regolazione delle spese del giudizio di merito.
- In caso di rigetto del regolamento di competenza, la Corte può dichiarare la competenza del giudice originariamente individuato come competente e disporre la riassunzione del processo davanti a quel giudice nei termini di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05309/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05311/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05312/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05313/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05315/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05316/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →