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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9324/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP del 14/03/2023 che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei saldi attivi dei depositi a risparmio intestati alla società per euro 92.803,72. I motivi principali riguardavano: (i) la totale assenza di motivazione sul periculum in mora nel decreto del GIP; (ii) l'illegittimità dell'integrazione di tale carenza motivazionale da parte del tribunale del riesame ritenendola mero errore di diritto; (iii) la genericità e apoditticità della motivazione sul pericolo di dispersione; (iv) una presunta violazione dei termini processuali ex art. 324 c.p.p. per ritardo nella decisione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondati in particolare i primi due motivi: il GIP non ha dato alcuna motivazione sul periculum in mora, avendo erroneamente ritenuto che la natura obbligatoria della confisca esentasse dall'onere motivazionale. Il Tribunale del riesame non poteva integrare una motivazione assente per tale profilo, essendo l'errore di diritto alla base della scelta di non motivare. Il quarto motivo (sui termini) è stato invece ritenuto infondato. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Salerno e l'ordinanza del GIP del 14/03/2023 e ha ordinato la restituzione di quanto sequestrato alla parte avente diritto (ossia i saldi per complessivi euro 92.803,72).

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede comunque, salvo le ipotesi di cose oggettivamente criminose, una motivazione concisa anche sul periculum in mora riferito all'esigenza anticipatoria della confisca; non è sufficiente limitarsi ad affermare la confiscabilità del bene.

  • art. 240 cod. pen.

    Le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato possono essere trattate con una motivazione piu' semplice in quanto la loro illiceita' intrinseca giustifica il sequestro; nelle altre ipotesi invece resta l'onere motivazionale sul periculum.

  • art. 324, commi 3 e 7, cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di riesame e stabilisce che il termine per la decisione decorre dalla ricezione degli atti ritenuti necessari; nel caso di trasmissione frazionata il dies a quo è il momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Imposta l'onere motivazionale del provvedimento giudiziale applicativo della misura cautelare; il tribunale del riesame può comunque verificare la completezza e la congruenza della motivazione dell'atto genetico.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    La mancanza della motivazione in punto essenziale (qui il periculum in mora) integra causa di nullità non sanabile, e rileva il dato oggettivo della sua assenza.

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento normativo alla confisca per reati tributari; la Corte ha precisato che anche quando la confisca è obbligatoria ai sensi di disposizioni come questa, il sequestro che le è funzionale richiede motivazione sul periculum salvo i casi di cose oggettivamente criminose.

  • art. 76, d.P.R. n. 445/2000 e art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000

    Norme richiamate nel decreto di sequestro in relazione ai reati contestati; la decisione ricorda il quadro normativo oggetto dell'atto impugnato ma la censura riguarda la mancanza motivazionale indipendentemente dalla qualificazione normativa del reato.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito l'obbligo di motivare anche il periculum in mora nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, salvo la sola ipotesi delle cose oggettivamente criminose; principio decisivo nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione sul periculum in mora, collegata all'esigenza anticipatoria della confisca, salvo il caso delle cose oggettivamente criminose regolato dall'art. 240 c.p.
  • Il tribunale del riesame non può integrare una motivazione completamente assente sul punto essenziale del pericolo di dispersione: l'errore di diritto alla base della scelta di non motivare non è sanabile in sede di riesame.
  • In caso di trasmissione frazionata degli atti per il riesame, il termine per la decisione decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti, non dalla prima richiesta o dalla prima trasmissione parziale.
  • La natura obbligatoria della confisca (es. per reati tributari) riguarda la confisca definitiva e non esonera il giudice dell'obbligo di motivare il sequestro precautelare che la anticipa.
  • La mancanza di motivazione essenziale integra una nullità rilevabile e determina la restituzione dei beni sequestrati quando l'assenza non sia sanabile.

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