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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25446/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla sospensione della liquidazione di un rimborso IVA chiesto da un'associazione di produttori per il primo e secondo trimestre 1999. L'Ufficio aveva disposto la sospensione del rimborso richiamando l'esistenza di debiti pendenti di importo superiore al credito richiesto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ordinando l'esecuzione del rimborso, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato. In cassazione l'Amministrazione ha proposto cinque motivi: 1) sopravvenuta carenza di interesse del contribuente, perché nelle more del giudizio di appello erano stati notificati provvedimenti di diniego espresso del medesimo rimborso, non impugnati, che avrebbero reso inutile la decisione sulla sospensione; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la nota del 19.9.2001 non fosse atto autonomamente impugnabile ma mera sospensione, e quindi non rientrasse tra gli atti impugnabili; 3) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, perché la nota del 19.9.2001 sarebbe stata solo reiterativa di precedenti sospensioni non impugnate, con conseguente decadenza; 4) violazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. 633/1972 e 69 r.d. 2440/1923, per avere la CTR escluso la compatibilità tra la garanzia prestata per il rimborso IVA e il fermo amministrativo; 5) violazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. 633/1972, 69 r.d. 2440/1923 e 22-23 d.lgs. 472/1997, per non avere considerato che l'Ufficio può sospendere il rimborso anche in presenza di provvedimenti non definitivi relativi a tributi diversi dall'IVA, e che le fideiussioni prestate non coprivano comunque l'intero importo richiesto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo rilevante la deduzione sulla sopravvenuta carenza di interesse derivante dai successivi provvedimenti di diniego del rimborso, notificati nel corso del giudizio di appello e potenzialmente idonei a travolgere gli effetti della precedente sospensione. Ha però precisato che la verifica dell'identità dell'oggetto tra sospensione impugnata e successivo diniego, nonché della rituale notifica dei nuovi provvedimenti, richiede accertamenti di merito non eseguibili in cassazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per delineare le condizioni del rimborso IVA e il rapporto con eventuali sospensioni; la CTR aveva ritenuto che le sole condizioni fossero la prestazione di garanzia valida e l'assenza di reati tributari, mentre la Cassazione non decide il merito di tale contrasto perché accoglie il ricorso sul diverso profilo della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 69 r.d. n. 2440 del 1923

    Norma invocata dall'Amministrazione per sostenere la compatibilità del fermo amministrativo con la disciplina dei rimborsi; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere che la nota di sospensione non sarebbe atto autonomamente impugnabile; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per dedurre la decadenza dall'impugnazione per omessa contestazione delle precedenti note di sospensione; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato insieme all'art. 23 per affermare la possibilità di sospendere il rimborso in presenza di provvedimenti non definitivi relativi ad altri tributi; motivo assorbito.

  • art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato insieme all'art. 22 nel medesimo senso, a sostegno della potestà di sospensione del rimborso; motivo assorbito.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Invocato per chiedere l'annullamento senza rinvio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse; la Corte non lo applica direttamente, ma accoglie il motivo che prospetta il difetto originario/sopravvenuto di interesse.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se nelle more del giudizio interviene un provvedimento espresso dell'Amministrazione che incide sul medesimo oggetto già contestato, occorre verificare se esso abbia sostituito o travolto l'atto originario e quindi determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia pendente.
  • La sopravvenuta emissione di un diniego espresso del rimborso può rendere improseguibile la lite originariamente instaurata contro un precedente atto di sospensione o contro il silenzio-rifiuto, ma tale effetto presuppone un accertamento in fatto sulla coincidenza dell'oggetto e sulla rituale notificazione del nuovo provvedimento.
  • In cassazione è scrutinabile la deduzione relativa alla carenza di interesse quando essa attiene a una condizione di ammissibilità del ricorso originario; tuttavia, la verifica della completa identità tra atto sopravvenuto e atto impugnato, ove richieda valutazioni di merito, deve essere compiuta dal giudice di rinvio.
  • Quando viene accolto un motivo preliminare che assorbe gli altri, la Corte cassatrice rinvia al giudice di merito per le ulteriori verifiche di fatto e per la regolazione delle spese.
  • In tema di contenzioso sui rimborsi tributari, la sopravvenuta emissione di un atto esplicito di rigetto interrompe l'inerzia dell'Amministrazione e fa decorrere il termine per impugnare il nuovo atto, escludendo la prosecuzione automatica della controversia già introdotta contro la precedente inerzia o sospensione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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