Cassazione Civile, Ordinanza n. 21523/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel quale la società preponente aveva corrisposto all'agente anticipi provvigionali collegati al raggiungimento di obiettivi di raccolta. Dopo la cessazione del rapporto, la società ha chiesto la restituzione delle somme ritenute indebitamente anticipate e il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per recesso dell'agente privo di giusta causa. La Corte d'appello ha accolto la domanda della società, condannando l'agente alla restituzione degli anticipi e al pagamento dell'indennità. Con il ricorso per cassazione l'agente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e, in relazione al rapporto di agenzia, degli artt. 1748 e 1749 c.c., sostenendo che l'onere di provare il mancato raggiungimento degli obiettivi e la quantificazione degli anticipi indebitamente percepiti gravasse sulla preponente, non essendo sufficiente la mera nota riepilogativa prodotta dalla banca e non avendo egli potuto controllare i dati per mancanza di rendicontazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato la rilevanza degli obblighi informativi e del regolamento Consob richiamato, nonché la difficoltà dell'agente di dimostrare le provvigioni maturate a distanza di molti anni; 3) violazione dell'art. 2948 n. 5 c.c., sostenendo che il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso dovesse soggiacere alla prescrizione quinquennale e non a quella ordinaria decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di ripetizione dell'indebito, l'onere della prova grava sul solvens/preponente, ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio, valorizzando le allegazioni e la documentazione prodotta dalla società e la mancata contestazione specifica dell'agente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico, ma sostanzialmente una questione di valutazione giuridica e probatoria. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, confermando che l'indennità sostitutiva del preavviso, quando si collega a un indebito restitutorio, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria grava su chi agisce in ripetizione dell'indebito; nel rapporto di agenzia, la preponente che chiede la restituzione di anticipi provvigionali deve provare la mancata maturazione delle provvigioni a giustificazione dell'erogazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla prova delle provvigioni maturate; la Corte non ravvisa una sua violazione perché, una volta introdotta la lite, la questione è governata dagli strumenti istruttori del processo.
Il diritto all'informazione dell'agente può essere fatto valere autonomamente, ma se è già pendente una causa sui diritti patrimoniali esso resta assorbito dalle regole dell'istruzione probatoria e dagli strumenti processuali di acquisizione della prova.
La ripetizione dell'indebito ha portata generale e richiede la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa giustificativa o del suo venir meno.
Non si applica all'indennità sostitutiva del preavviso qualificata in chiave risarcitoria/da indebito; per tale pretesa opera la prescrizione ordinaria.
Si applica la prescrizione ordinaria decennale alla richiesta di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso ritenuta conseguenza di un inadempimento contrattuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è inammissibilmente prospettato se riferito non a un fatto storico decisivo, ma a norme o profili di motivazione in diritto.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ripetizione dell'indebito, chi agisce per la restituzione deve provare il pagamento effettuato e l'assenza di una causa giustificativa dell'attribuzione; tale prova può essere fornita anche tramite elementi presuntivi e attraverso la dimostrazione di un fatto negativo.
- Nel contratto di agenzia, se il preponente chiede la restituzione di anticipi provvigionali non maturati, l'onere di provare il mancato verificarsi degli eventi che giustificano la provvigione grava sulla preponente, poiché tali fatti costituiscono il presupposto della pretesa restitutoria.
- Gli obblighi informativi dell'art. 1749 c.c. possono essere fatti valere autonomamente dall'agente, ma quando è già pendente un giudizio sui diritti patrimoniali del rapporto, la tutela si coordina con gli ordinari strumenti istruttori del processo e non sostituisce l'onere di allegazione e prova delle parti.
- In sede di legittimità, non è censurabile come violazione di legge una doglianza che in realtà contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere usato per denunciare l'omessa considerazione di norme, regolamenti o questioni di puro diritto.
- La pretesa restitutoria relativa a somme qualificate come indebitamente dovute, anche se originate nel rapporto di agenzia, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione breve prevista per i diritti periodici o per le indennità non aventi natura risarcitoria.
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