Cassazione Civile, Ordinanza n. 28911/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
L'acquirente aveva convenuto in giudizio la società venditrice chiedendo l'accertamento del difetto di conformità di sei infissi acquistati per euro 8.062, oppure, in subordine, dell'errata posa in opera e la conseguente condanna alla sostituzione integrale dei beni e al risarcimento del danno. La venditrice aveva chiamato in causa la società costruttrice degli infissi, ritenuta responsabile dei difetti, che aveva negato ogni responsabilità. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e compensato le spese; la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale dell'acquirente sia quello incidentale della chiamata in causa. In cassazione il ricorrente deduceva quattro censure: 1) violazione dell'art. 129 cod. consumo, sostenendo che la conformità all'uso particolare voluto dal consumatore dovesse essere valutata dal professionista/venditore, il quale avrebbe dovuto verificare la compatibilità degli infissi con l'uso richiesto e con l'appartamento; 2) violazione dell'art. 129 cod. consumo in punto di onere della prova, invocando la presunzione di non conformità entro sei mesi dalla consegna di cui alla direttiva 1999/44/CE; 3) violazione degli artt. 112, 180, 183 e 184 c.p.c., contestando che la domanda di responsabilità per mancata adeguata informazione fosse stata ritenuta nuova, quando a suo dire costituiva solo deduzione in diritto emersa dopo la consulenza tecnica; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e errata interpretazione della domanda di sostituzione ex art. 130 cod. consumo, poiché la richiesta sostitutoria sarebbe stata ritenuta contraddittoria e comunque non accoglibile, essendo invece possibile un intervento riparatorio non voluto dall'attore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse accertato in fatto che gli infissi erano idonei all'uso particolare indicato dall'acquirente, cioè l'isolamento termico, e che la formazione di muffa fosse probabilmente dipesa non da difetti degli infissi ma dalla loro buona tenuta termica associata alla insufficiente coibentazione del solaio. Ha quindi escluso che vi fosse una non conformità del bene, rendendo irrilevante la presunzione di cui alla direttiva 1999/44/CE. Ha inoltre confermato che la prospettazione della responsabilità del venditore per mancata adeguata informazione costituiva una domanda nuova, fondata su fatti costitutivi diversi rispetto a quella originaria di difetto di conformità e posa non a regola d'arte, dunque non proponibile oltre le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. Infine ha condiviso la lettura della Corte territoriale sulla domanda sostitutoria, ritenendo non sussistente il vizio di ultrapetizione: la richiesta di sostituire infissi identici, proprio per le caratteristiche che avevano contribuito al problema riscontrato, era contraddittoria e il giudice di merito aveva correttamente rilevato che per i vizi emersi era astrattamente praticabile un intervento riparatorio, non accettato dalla parte attrice. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 129 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
"idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato"
La conformità del bene rispetto all'uso particolare presuppone che l'utilizzo sia stato comunicato al venditore e da questi accettato; nel caso concreto, la Corte ha reputato accertato in fatto che tale esigenza fosse soddisfatta e che il bene fosse idoneo all'uso di isolamento termico.
art. 5 direttiva 1999/44/CE
presunzione di non conformità nei sei mesi dalla consegna
La presunzione opera solo se sia anzitutto accertata la non conformità del bene; poiché i giudici di merito hanno escluso la non conformità, la questione della presunzione non si poneva.
La censura di violazione processuale è stata disattesa perché la domanda qualificata come nuova dai giudici di merito era effettivamente fondata su fatti costitutivi diversi da quelli originariamente dedotti.
artt. 112, 180, 183 e 184 c.p.c.
La barriera preclusiva impedisce di introdurre in seguito una domanda basata su un diverso nucleo fattuale rispetto a quella proposta tempestivamente.
art. 130 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
La domanda di sostituzione non può essere accolta quando, in relazione ai vizi concretamente accertati, risulti contraddittoria o incompatibile con la natura del difetto e con le valutazioni di merito compiute dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sono stati dichiarati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di garanzia di conformità dei beni di consumo, l'idoneità all'uso particolare va verificata sulla base dell'uso comunicato al venditore e da questi accettato; se il giudice di merito accerta che il bene è comunque idoneo a tale uso, non sussiste difetto di conformità.
- La presunzione di non conformità entro sei mesi dalla consegna presuppone che il consumatore abbia già provato l'esistenza di una non conformità del bene; se il giudice esclude in radice il difetto, la presunzione resta irrilevante.
- Non è consentito trasformare, oltre le preclusioni processuali, una domanda di garanzia per difetto di conformità in una diversa domanda di responsabilità del venditore per violazione degli obblighi informativi, quando questa si fondi su fatti costitutivi diversi.
- La domanda di sostituzione del bene non può essere accolta se, alla luce degli accertamenti di merito, risulti contraddittoria rispetto al difetto riscontrato o incompatibile con l'interesse concretamente tutelabile; il giudice può invece dare rilievo alla praticabilità di un intervento riparatorio ove accertata.
- Nel giudizio di cassazione non può ottenersi una rivalutazione del merito tecnico già compiuta dai giudici di merito e sorretta da consulenza tecnica, se la censura si risolve in una diversa lettura delle risultanze fattuali.
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