Cassazione Penale, Ordinanza n. 07585/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per peculato. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il fatto fosse stato male qualificato giuridicamente e che la condotta non rientrasse nell'art. 314 c.p. La parte civile, legale rappresentante della società concessionaria, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con memoria e nota spese. La Corte rileva che l'imputato, quale gestore per conto del concessionario della raccolta dei proventi delle slot machines, aveva trattenuto somme pari a euro 76.057,92 dovute per l'anno 2015 a titolo di PREU, omettendo di riversarle al concessionario per il successivo versamento all'Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto è stato ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato implicitamente la qualificazione della condotta come peculato, richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui il denaro riscosso dagli apparecchi da gioco leciti appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione, sicché l'appropriazione delle relative somme integra il delitto di peculato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese richieste dalla parte civile, ritenendo la memoria contenente elementi ultronei rispetto al controllo preliminare di inammissibilità.
Norme richiamate
La condotta del gestore o esercente degli apparecchi da gioco leciti che si appropri dei proventi del gioco, inclusa la quota destinata al PREU, senza riversarli al concessionario, integra peculato perché il denaro appartiene alla pubblica amministrazione sin dalla riscossione.
art. 110, sesto e settimo comma, TULPS
Richiamato come disciplina degli apparecchi da gioco leciti cui si riferisce il principio delle Sezioni Unite sulla qualifica e sulle attività delegate a concessionario, gestore ed esercente.
È richiamato per spiegare che, nel meccanismo di valutazione preliminare dell'inammissibilità, non si procede alla liquidazione delle spese della parte civile quando la sua memoria contiene elementi ultronei rispetto a tale controllo.
Massime di principio
- Integra il delitto di peculato la condotta di chi, nell'ambito della gestione di apparecchi da gioco leciti, si impossessi dei proventi del gioco, anche della quota destinata al PREU, omettendo di versarli al concessionario competente.
- Ai fini della configurabilità del peculato, è निर्णisivo che il denaro riscosso appartenga alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione, non rilevando la mera disponibilità materiale in capo al gestore.
- Il motivo di ricorso che contesti solo la qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando sia manifestamente infondato alla luce di un orientamento di legittimità consolidato.
- Nel giudizio di cassazione, la memoria della parte civile non comporta automaticamente la liquidazione delle spese se introduce questioni ultronee rispetto al controllo preliminare dell'inammissibilità.
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