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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28837/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente di riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo relativo a due cartelle di pagamento, deducendo il difetto di notifica delle cartelle e l'inesistenza della pretesa. I giudici di merito avevano dapprima rigettato e poi accolto l'impugnazione, dichiarando la nullità delle notifiche. L'ente di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 3-bis l. 53/1994, sostenendo che la nullità della notifica non poteva essere desunta dal fatto che l'indirizzo PEC del notificante non risultasse in pubblici registri, poiché la disciplina rilevante per la notifica delle cartelle sarebbe solo quella dell'art. 26 cit.; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per avere la sentenza escluso la sanatoria del vizio di notifica. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso originario contro l'estratto di ruolo era inammissibile alla luce della disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella invalidamente notificata, applicabile anche ai giudizi pendenti, poiché il contribuente non aveva allegato né dimostrato uno dei pregiudizi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.

La decisione

La Corte ha dichiarato che la causa non poteva essere proposta, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile l'azione introduttiva contro l'estratto di ruolo. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio, valorizzando il sopravvenuto intervento normativo e il rilievo officioso della questione. I motivi di ricorso dell'ente non sono stati esaminati nel merito, perché la verifica preliminare sull'ammissibilità dell'azione ha assorbito ogni altra censura.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 2 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dal ricorrente come disciplina della notifica delle cartelle di pagamento; la Corte non si pronuncia sul merito della censura, perché assorbe il tema nella declaratoria di inammissibilità originaria dell'azione.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215

    Ha introdotto la novella che ha reso non impugnabile l'estratto di ruolo e ha limitato la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata a ipotesi tassative di pregiudizio tipizzato.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi" tipizzati dalla norma

    La disposizione è stata interpretata come norma che specifica e concretizza l'interesse ad agire, applicabile ai processi pendenti; i casi di immediata impugnazione sono tassativi e non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Invocato per sostenere la sanatoria del vizio di notificazione; la Corte non entra nel merito della questione, ritenendo comunque inammissibile originariamente l'azione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge commesse dalla sentenza impugnata.

  • art. 372 c.p.c.

    Indicato come strumento tramite cui, in cassazione, il contribuente deve depositare documentazione idonea a dimostrare lo specifico interesse ad agire nei processi pendenti.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio la sentenza, poiché la causa non poteva essere proposta.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È una delle ipotesi di pregiudizio tipizzato che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata, se il debitore la dimostra.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato come altro caso tipizzato di pregiudizio idoneo a fondare la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Serve a individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio tipizzato connesso alla riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato solo nel riepilogo delle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato solo nel quadro delle questioni costituzionali e convenzionali già ritenute non fondate o inammissibili.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela giudiziaria diretta è ammessa solo nei casi tassativi in cui la legge ricollega all'iscrizione a ruolo un pregiudizio specifico e dimostrato dal debitore.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata si applica ai giudizi pendenti, perché incide sulla condizione dell'azione e quindi sulla pronuncia da rendere.
  • I casi in cui è consentita l'impugnazione diretta sono eccezionali e non possono essere estesi per analogia o interpretazione analogica/estensiva.
  • Quando manca l'allegazione e dimostrazione di uno dei pregiudizi tipizzati dalla legge, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità originaria dell'azione e cassare senza rinvio la sentenza che abbia deciso nel merito.
  • Nei giudizi pendenti, la prova dello specifico interesse ad agire deve essere fornita tempestivamente anche in cassazione, mediante i mezzi processualmente consentiti, perché l'interesse ad agire è una condizione dinamica fino alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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