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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30804/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in un edificio condominiale. Il condominio, assumendo l’inadempimento dell’appaltatore per mancata ultimazione delle opere, abbandono del cantiere, ritardi e cattiva esecuzione, ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. La società appaltatrice ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per il residuo corrispettivo dei lavori eseguiti. In appello il condominio ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado con condanna dell’appaltatore al pagamento della clausola penale giornaliera per il ritardo. In cassazione l’appaltatore ha dedotto: 1) la trasformazione illegittima della domanda risarcitoria originaria in domanda nuova di pagamento della penale, asseritamente proposta solo con memoria ex art. 183 c.p.c.; 2) l’omesso esame della documentazione e la violazione delle norme su inadempimento e prova, sostenendo che il ritardo non fosse imputabile a sé e che la penale dovesse comunque essere limitata al periodo precedente la lettera del 22 dicembre 2005, che avrebbe risolto il contratto di diritto; 3) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l’attribuzione di interessi legali sulla penale senza domanda; 4) la violazione delle regole sulle spese di lite per la condanna integrale anche in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la domanda di penale proposta in corso di causa come emendatio libelli, perché connessa alla medesima vicenda sostanziale e riferita al medesimo inadempimento contrattuale. Ha giudicato inammissibili le censure che chiedevano una diversa valutazione dei documenti sul ritardo e infondata la tesi secondo cui la raccomandata del 22 dicembre 2005 avrebbe prodotto una risoluzione di diritto del contratto: si trattava di un mero sollecito/invito ad adempiere, non di una diffida ad adempiere né di altro tipico strumento di risoluzione automatica. Ha inoltre confermato che gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di clausola penale spettano di diritto dalla domanda, anche senza specifica istanza, e ha escluso la censurabilità in cassazione della mancata compensazione delle spese in presenza di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    consente la modificazione della domanda nei limiti in cui resti connessa alla vicenda sostanziale originaria; la deduzione di ulteriori voci di danno sul medesimo inadempimento integra emendatio libelli e non mutatio libelli.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme alle norme processuali sulla domanda nuova e sul contraddittorio, ma senza un principio autonomo decisivo diverso da quello sulla emendatio libelli.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione non sussiste per il riconoscimento degli interessi legali dovuti di diritto sulla penale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo quale parametro della motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione della domanda.

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sulla prova è stata ritenuta in parte inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla Corte territoriale e dalla Cassazione per escludere che la lettera del 22 dicembre 2005 avesse prodotto di per sé la risoluzione del contratto.

  • art. 1454 c.c.

    la diffida ad adempiere richiede la fissazione di un termine congruo per l’adempimento, pena la risoluzione ope legis; tale requisito mancava nella missiva esaminata.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 1282 c.c.

    gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di clausola penale decorrono di diritto dalla domanda.

  • art. 1383 c.c.

    richiamato per affermare che non vi sono ostacoli al cumulo della penale per il ritardo e del risarcimento per il definitivo inadempimento, con l’esigenza di evitare duplicazioni del danno.

  • art. 92 c.p.c.

    la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in presenza di soccombenza, il mancato ricorso alla compensazione non è sindacabile in cassazione.

  • art. 336 c.p.c.

    l’eventuale riforma del capo principale travolge automaticamente il capo accessorio sulle spese per effetto espansivo interno.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    ha giustificato la statuizione sull’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La modifica della domanda è ammissibile quando, pur incidendo su petitum o causa petendi, resta ancorata alla medesima vicenda sostanziale originariamente dedotta e non introduce un nuovo tema di indagine tale da pregiudicare il contraddittorio.
  • Nel processo civile, la domanda di ulteriori voci di danno riferite al medesimo inadempimento non costituisce necessariamente domanda nuova: può essere una semplice specificazione o integrazione quantitativa del medesimo bene della vita richiesto.
  • La domanda di pagamento di una clausola penale contrattuale può essere distinta dalla generica domanda risarcitoria, ma, se inserita come integrazione della pretesa originaria e riferita allo stesso inadempimento, non integra automaticamente mutatio libelli.
  • La censura che si risolve in una diversa lettura delle prove o in una rivalutazione del merito è inammissibile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale oggi consentiti dall’art. 360 c.p.c.
  • Perché si produca una risoluzione di diritto del contratto occorre il ricorso a uno specifico meccanismo previsto dalla legge o dal contratto; un semplice sollecito o avvertimento a adempiere non vale, di per sé, come diffida ad adempiere se non contiene i requisiti richiesti dall’art. 1454 c.c.
  • La clausola penale per il ritardo si computa fino al momento in cui il creditore cessa di attendere l’adempimento e agisce per la risoluzione giudiziale, se non risulta intervenuta prima una valida risoluzione di diritto.
  • Sugli importi dovuti a titolo di clausola penale spettano gli interessi legali dalla domanda, anche senza espressa richiesta di parte, trattandosi di accessorio dovuto ex lege sulla somma liquidata.
  • La regolazione delle spese di lite, in presenza di soccombenza, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e il mancato esercizio del potere di compensazione non è normalmente sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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