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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27286/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un proprietario di un deposito/cantinato interno a un condominio agiva contro il condominio chiedendo, in sostanza, di essere considerato titolare della custodia delle parti comuni e di ottenere la condanna dell'ente di gestione a eseguire lavori per eliminare infiltrazioni d'acqua lamentate nel bene di sua proprietà esclusiva. Deduceva che le infiltrazioni avessero inciso sul deterioramento del deposito, sulla sorte di un preliminare di vendita, sulla sua esposizione verso la banca mutuante e, più in generale, sul suo credito verso i promissari acquirenti. In primo grado il tribunale riconosceva solo in parte la domanda, liquidando un danno da lesione del credito; in appello la corte territoriale riconosceva un maggiore risarcimento per i danni al deposito e per il suo deprezzamento. Con il ricorso principale per cassazione il proprietario censurava la decisione d'appello per violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana e da cose in custodia, sul risarcimento del danno e sul concorso di colpa, sostenendo che la corte avesse illogicamente escluso una parte del danno da lesione del credito e non avesse correttamente ricostruito il nesso causale tra omissione manutentiva del condominio e risoluzione del preliminare. Il condominio, con ricorso incidentale, contestava invece che potesse essere riconosciuto al proprietario il risarcimento per il danno materiale al bene, osservando che il proprietario aveva perso la titolarità del deposito per effetto della vendita forzata e che, comunque, il risarcimento doveva essere ridotto per il concorso di colpa del danneggiato nella mancata manutenzione del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile/improcedibile il ricorso incidentale del condominio per improcedibilità ex art. 370, terzo comma, c.p.c. Quanto al ricorso principale del proprietario, lo ha respinto ritenendo che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che il vizio motivazionale denunciato fosse comunque estraneo ai limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., perché non individuava fatti storici decisivi omessi ma contestava solo la valutazione delle risultanze istruttorie. La sentenza d'appello è quindi rimasta ferma nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento al proprietario nei limiti stabiliti dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma la censura non supera il limite del sindacato di legittimità perché mira a una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 2051 c.c.

    invocato quale base della responsabilità del condominio custode delle parti comuni

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per il rinvio ai criteri di liquidazione del danno

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il principio di risarcibilità del danno-conseguenza

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per il concorso del fatto colposo del danneggiato e l'eventuale riduzione del risarcimento

  • art. 1460 c.c.

    menzionato nel motivo principale, senza specifica autonoma applicazione nella decisione

  • artt. 40 e 41 c.p.

    richiamati dal ricorrente per il nesso di causalità, ma la Corte rileva che la critica investe un accertamento di fatto

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per asserita nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente, ma la censura è ritenuta inammissibile nei limiti dedotti

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione

  • art. 47, comma 2, Carta Dir. Fond. UE

    richiamato dal ricorrente, ma non rilevante ai fini della decisione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato per veicolare censure di violazione di legge e nullità, ma le doglianze vengono ricondotte a una richiesta di riesame del merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per contestazioni sulla valutazione delle prove

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    richiamato per dichiarare improcedibile il ricorso incidentale

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: non possono essere rivalutati i fatti, la credibilità delle prove o la maggiore o minore attendibilità degli elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare un'erronea o insufficiente valutazione delle prove.
  • La critica alla decisione che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione del nesso causale o della dinamica dei fatti, senza individuare specifici fatti storici omessi, è inammissibile in cassazione.
  • Il concorso di responsabilità o di colpa in materia risarcitoria è accertamento rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • L'improcedibilità del ricorso incidentale comporta il suo mancato esame nel merito, con conseguente impossibilità di ottenere una revisione delle statuizioni impugnate attraverso quel mezzo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese condominialiImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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