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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13990/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto era detenuto in espiazione di una pena di sei anni e otto mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso. Aveva presentato richiesta di permesso premio, dichiarata inammissibile dal magistrato di sorveglianza per insufficienza delle allegazioni richieste dal novellato art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Contro tale provvedimento proponeva reclamo, respinto dal Tribunale di sorveglianza. In cassazione deduceva violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando omessa valutazione degli atti difensivi e della documentazione prodotta, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. e 24 Cost., nonché mancanza assoluta di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano aspecifici e meramente ripetitivi di questioni già esaminate, senza confrontarsi con la reale motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza aveva infatti valorizzato la commissione di due episodi di rilievo disciplinare da parte del condannato, ritenuti idonei a escludere il requisito della buona condotta, mentre la difesa aveva sviluppato censure non pertinenti e tali da sollecitare una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure siano generiche, aspecifiche o meramente reiterative di doglianze già esaminate dal giudice di merito.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso doglianze che non si confrontino con la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • Ai fini dell'accesso al permesso premio, la valutazione del requisito della buona condotta può essere negativamente influenzata da rilievi disciplinari del condannato, quando il giudice di sorveglianza li ritenga ostativi sulla base della motivazione resa.
  • Il difetto di specificità del ricorso e la mancata correlazione tra motivi dedotti e motivazione del provvedimento impugnato conducono alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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