Cassazione Penale, Sentenza n. 12365/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello del P.M. avverso il G.I.P. e confermato il diniego di misura cautelare in carcere. Il P.M. deduceva erronea applicazione degli artt. 274, lett. b) e 275, comma 3, c.p.p., sostenendo il sussistere del pericolo di fuga e del rischio di recidiva (anche richiamando precedenti giurisprudenziali), nonché la presunzione legale favorevole alla custodia prevista per i reati in materia di immigrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato che il pericolo di fuga non può essere desunto automaticamente dalla sola condizione di straniero, ma richiede elementi concreti e attuali (comportamento processuale, collegamenti, documenti, ecc.). Ha ritenuto correttamente valutati dal Tribunale del riesame indicatori favorevoli all'esclusione del pericolo di fuga (ammissione e pentimento dell'indagato, spontanea presenza all'udienza provenendo dal Belgio, produzione di documenti che attestano residenza stabile in Belgio con la famiglia) e all'esclusione del rischio di recidiva (ruolo secondario, occasionalità, mancanza di professionalità). Ha inoltre chiarito che la norma del d.lgs. 286/1998 (art.12, comma 4-bis) non impedisce ai giudici di valutare elementi specifici che escludano esigenze cautelari. Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; non sono state imputate spese processuali al ricorrente (P.M.).
Norme richiamate
art. 274, lett. b), cod. proc. pen.
Individua il pericolo di fuga come una delle esigenze cautelari; la sentenza precisa che tale pericolo non può essere desunto solo dalla stranierità dell'indagato ma deve poggiare su elementi concreti e attuali che attestino volontà e capacità di sottrarsi al processo.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferita la presunzione relativa collegata ad alcune fattispecie; la Corte afferma che la presunzione non opera automaticamente e va valutata alla luce degli elementi concreti del caso, con adeguata motivazione del giudice di merito.
art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
La norma stabilisce una presunzione di custodia per specifici reati in materia di immigrazione, ma la Corte ricorda che tale presunzione può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici relativi al caso concreto che mostrino l'assenza di esigenze cautelari.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto del rapporto con l'art. 275; la Corte osserva che la norma è applicabile nelle ipotesi di associazione per delinquere finalizzata ai reati di immigrazione, e non nel caso di UTKIN, per il quale era contestato solo il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge)
Prevede la possibilità di inviare requisitoria in forma scritta; nella vicenda il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta ai sensi di questa disposizione.
art. 110 cod. pen. e art. 12 commi 1, 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998
Norme relative al concorso di persone nel reato e alle specifiche fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestate. Servono a definire il quadro normativo del fatto contestato all'indagato.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga non può essere dedotto automaticamente dalla sola cittadinanza straniera: è richiesta una valutazione motivata su elementi concreti (comportamento processuale, legami di residenza, documenti, modalità operative, precedenti).
- La presenza di elementi positivi come collaborazione dell'indagato, ammissione di responsabilità, spontanea presentazione all'udienza e comprovati legami familiari/residenza all'estero (con possibilità di MAE) tende a escludere il rischio di fuga.
- La presunzione di necessità della custodia per reati in materia di immigrazione (art.12 comma 4-bis d.lgs. 286/1998) non è assoluta: può essere superata da elementi specifici che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari.
- La valutazione del rischio di recidiva richiede attenzione al ruolo concreto dell'indagato (ruolo secondario vs. ruolo organizzativo), alla professionalità dell'azione e alla occasionalità della condotta; ruoli 'di trasporto finale' e condotte estemporanee possono ridurre la percezione del pericolo di recidiva.
- I precedenti giurisprudenziali non sostituiscono la valutazione fattuale: sentenze analoghe possono essere richiamate, ma non impongono un esito uniforme se i profili fattuali sono significativamente diversi.
- Il giudice di merito deve fornire motivazione specifica e non generica quando afferma l'esistenza o l'assenza di esigenze cautelari; censure che siano meri rilievi confutativi senza elementi nuovi sono inammissibili in sede di legittimità.
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