Cassazione Penale, Sentenza n. 12336/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato sulla prevedibilità e evitabilità dell'investimento nonostante il riconoscimento del concorso di colpa del pedone e l'incertezza sulla velocità del veicolo (perizia con valore ipotetico). In particolare la difesa ritiene che l'investimento sia imputabile esclusivamente al comportamento imprudente e imprevedibile del pedone. Inoltre, in chiusa, la difesa censura l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di quattro mesi, ritenendola ingiustificata alla luce del concorso di colpa della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano ricostruito i fatti in modo chiaro e congruo: l'investimento è avvenuto al centro della carreggiata, i danni al veicolo e le dichiarazioni dei testimoni indicano che il pedone non correva e che le condizioni (strada rettilinea, illuminazione adeguata) consentivano l'avvistamento; l'imputato ha ammesso di aver superato il limite di 50 km/h e la perizia ha mostrato che, rispettando il limite, avrebbe potuto arrestarsi in tempo. Pertanto non sussisteva una causa eccezionale e imprevedibile tale da escludere la responsabilità del conducente. Quanto alla sospensione della patente per quattro mesi, la Corte ha osservato che la questione non era stata proposta in appello e pertanto non è deducibile in sede di cassazione; inoltre la sanzione concreta è risultata entro la media edittale e la motivazione generica di congruità è sufficiente a giustificare l'esercizio di discrezionalità giudiziale. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
citato in relazione alla qualificazione del reato (omicidio stradale) e al comma 7 per la riduzione della pena
Norma che disciplina l'omicidio stradale; nella sentenza è stata applicata per la condanna di Bianchi e il comma 7 è stato richiamato per la determinazione della pena ridotta a un anno nella fase di calcolo
citato per l'ulteriore riduzione della pena
Norma che prevede circostanze attenuanti speciali; nella sentenza è stata usata per abbassare ulteriormente la pena inflitta
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
articolo invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata
Premesso che disciplina i motivi di cassazione, è stato richiamato dal ricorrente per lamentare carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non confrontato con le argomentazioni di merito, dichiarandolo inammissibile
art. 218, comma 2, cod. strada
richiamato in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente)
Fornisce criteri per la determinazione della sanzione accessoria: la Corte ha ritenuto che, essendo la sanzione concreta entro la media edittale, il richiamo ai criteri di congruità costituisca giustificazione sufficiente dell'esercizio della discrezionalità giudiziale
applicato per la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende
Consente la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte lo ha utilizzato per imporre l'onere di euro 3.000,00
Sentenza Corte Cost. n. 88 del 17/04/2019
richiamata in relazione alla scelta tra revoca e sospensione della patente
La pronuncia costituzionale ha riconosciuto l'alternativa tra revoca e sospensione della patente; la Corte di merito ha esercitato tale discrezionalità optando per la sospensione
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
citata in riferimento ai criteri per l'imposizione dell'ammenda in caso di inammissibilità
Richiamata come principio di riferimento per l'imposizione delle somme previste a carico del ricorrente quando non sussistono elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- In investimenti di pedoni la responsabilità del conducente non è automaticamente esclusa dal fatto che il pedone abbia attraversato col rosso: il conducente è esente solo quando il comportamento della vittima sia stato l'unica e imprevedibile causa dell'evento.
- La violazione dei limiti di velocità incide fortemente sulla valutazione della prevedibilità/evitabilità dell'investimento; perizie che mostrano che il rispetto del limite avrebbe consentito l'arresto sono decisive per affermare la colpa del conducente.
- La Cassazione richiede motivi di ricorso specifici e comparativi rispetto alla decisione impugnata: censure generiche sulla motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Questioni non dedotte in sede di appello non possono normalmente essere sollevate in cassazione; ciò vale, tra l'altro, per la contestazione della sanzione amministrativa accessoria se non proposto al giudice di merito.
- Se la sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca della patente) è determinata entro la media edittale, un richiamo generico alla congruità della sanzione è normalmente ritenuto sufficiente a legittimare l'esercizio della discrezionalità giudiziale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente la Corte può condannare a pagare le spese processuali e imporre un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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