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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12328/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omicidio e lesioni stradali (art. 589-bis) deducendo: violazione degli artt. 589-bis (commi settimo e ottavo), 61 n.3 e 62-bis c.p.; manifesta illogicità nella motivazione per aver ritenuto equivalenti la circostanza attenuante di cui al comma settimo dell'art. 589-bis e l'aggravante della "colpa con previsione", senza valutare adeguatamente il grado di colpa del conducente e della trasportata (che non usava la cintura); censurava l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (rilevandone l'esistenza per la condotta ante e post reato, assenza di recidiva e confessione) e sosteneva che il comma ottavo dell'art. 589-bis fosse stato interpretato come circostanza aggravante anziché come ipotesi di concorso formale di reati.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'art. 589-bis, comma ottavo, affermando che tale disposizione non costituisce circostanza aggravante ma disciplina il concorso formale di più reati (unificati solo quoad poenam). Le altre censure sono state dichiarate inammissibili perché ripetitive delle doglianze già esaminate in appello o per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il giudice di merito ha valutato il grado di colpa elevato del ricorrente (patente revocata, tasso alcolemico 3,1 g/l, velocità e condizioni di guida inappropriate) e ha escluso rilievo alle attenuanti generiche e alla confessione tardiva. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito (anche le statuizioni civili). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); nulla è stato liquidato alle parti civili nel presente giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo)

    Il comma ottavo non è una circostanza aggravante ma disciplina il concorso formale di reati (morte di più persone o morte e lesioni), unificati solo quoad poenam; il comma settimo contiene una circostanza attenuante applicabile ma il giudice deve bilanciarla con le aggravanti mediante valutazione del grado di colpa.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti; la Corte ha richiamato che il bilanciamento va compiuto tenendo conto del grado di colpa e delle circostanze del caso concreto.

  • art. 590-quater cod. pen.

    Richiamato come criterio speciale di computo delle circostanze; il ricorrente ikke errato nell'affermare che l'esclusione di talune ipotesi dal criterio di computo implichi automaticamente natura circostanziale diversa.

  • art. 61 n. 3 cod. pen.

    Norma citata tra le deduzioni del ricorrente (riguarda recidiva e precedenti) ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura connessa all'applicazione/valutazione di questa norma, avendo valutato irrilevante la recidiva e i profili soggettivi posti a fondamento delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente in tema di circostanze personali (attenuanti), ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi tali da riconoscere le attenuanti generiche.

  • art. 589 cod. pen. (ultimo comma)

    La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per analogia: anche nell'omicidio colposo si è affermato che l'ipotesi di più vittime integra concorso formale di reati e non circostanza aggravante autonoma.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma invocata per limitare l'enunciazione dei motivi del ricorso ai fini della decisione; la Corte ha sintetizzato i motivi nei limiti indicati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha ritenuto equa la sanzione di euro 3.000 in considerazione dei profili di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il comma ottavo dell'art. 589-bis va interpretato come disciplina del concorso formale di reati (più vittime o vittima + lesioni) e non come circostanza aggravante autonoma; non può dunque essere usato come elemento da pesare tra aggravanti e attenuanti.
  • Per ottenere riconoscimento di attenuanti generiche occorre fondare la richiesta su elementi positivi e specifici (condotte ante o post reato significative), non sulla mera assenza di precedenti o su confessioni sopravvenute dopo l'emergere di prove a carico.
  • I motivi di cassazione che si limitano a riproporre le stesse critiche già decise nei gradi precedenti, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Nel bilanciamento fra attenuanti e aggravanti il giudice deve considerare il grado di colpa del reo e la condotta delle vittime/terzi (es. mancato uso della cintura di sicurezza), tenendo conto anche della prevedibilità e della gravità del comportamento.
  • Le impugnazioni devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivazioni generiche o sostituzioni di valutazioni (anziché critiche argomentate) compromettono l'ammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità manifesta del ricorso, è prevedibile l'addebito delle spese e, se ricorre colpa, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

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