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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12334/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione lamentando errata applicazione dell'art. 597 c.p.p. e violazione del divieto di reformatio in peius nonché carenza di motivazione. La ricorrente sosteneva che, dopo che la Cassazione aveva annullato con dichiarazione di prescrizione il reato più grave originario (art.181, comma 1-bis, d.lgs. n.42/2004), la Corte d'appello in composizione di rinvio avrebbe dovuto mantenere la pena base nella misura minima edittale già praticata per il reato dichiarato prescritto, mentre invece avrebbe determinato una pena base quasi doppia, configurando così un aggravamento vietato dal principio di divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di rinvio che ha individuato come reato più grave quello previsto dall'art.349 c.p. (capo E), ha confermato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e l'aggravante di cui al comma 2 dello stesso art.349, e ha mantenuto la pena base pari a dieci mesi e quindici giorni di reclusione (pari alla pena base originariamente irrogata), oltre agli aumenti di 15 giorni per ciascuno dei tre reati residui per continuazione. La Corte ha specificato che non si è prodotto un aggravamento vietato dalla reformatio in peius poiché la pena base risulta identica a quella precedentemente irrogata e, complessivamente, la misura adottata è inferiore alla misura media edittale prevista per l'art.349 c.p., quindi congruamente motivata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen.

    Norma che punisce il fatto contestato come reato e prevede sanzioni detentive e pecuniarie; la Corte ha ritenuto che, dopo il rinvio, questo fosse il reato piu grave da assumere come base per la determinazione della pena, e ha applicato il relativo intervallo sanzionatorio tenendo conto dell'equivalenza tra attenuanti e aggravante.

  • art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Norma che disciplina una specifica contravvenzione del patrimonio culturale; la Cassazione aveva annullato la sentenza originaria con dichiarazione di prescrizione per il reato qualificato sotto questo articolo. Tale estinzione ha portato alla necessità di rideterminare la pena per i restanti reati.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sul rimessione in termini e sugli effetti dell'annullamento; il ricorrente richiamava questa norma in relazione al divieto di reformatio in peius, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla reformatio in peius.

  • artt. 81, comma 1 e comma 2, cod. pen.

    Disposizioni relative alla continuazione e alla determinazione degli aumenti per i reati commessi in modo continuato; la Corte ha confermato gli aumenti per la continuazione (aumenti di 15 giorni per ciascuno dei reati residui) applicati dal giudice di primo grado e dal giudice del rinvio.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 lett. c), art. 83 e art. 95

    Norme urbanistiche/edilizie richiamate nel capo A, B ecc. come reati connessi; sono state considerate ai fini della continuazione e del calcolo degli aumenti.

  • I. r. 7 gennaio 1983 n. 9

    Norma richiamata nel capo B come riferimento normativo collegato ai reati edilizi; considerata ai fini della determinazione complessiva della pena e della continuazione.

  • art. 734 cod. pen.

    Norma penale citata tra i capi contestati (capo D); rilevante per il computo complessivo della pena e per l'applicazione degli aumenti per continuazione.

  • Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione alla responsabilità della parte che propone ricorso manifestamente inammissibile per volontà, giustificando l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius opera nel giudizio di rinvio limitatamente all'aggravamento della pena in specie o in quantità rispetto alla pena base assunta nel giudizio precedente all'annullamento; non costituisce reformatio in peius la conferma o la ricostruzione della pena base identica a quella originariamente irrogata anche se il reato di riferimento cambia, purché il complesso sanzionatorio non risulti peggiorativo.
  • Se la Cassazione annulla con declaratoria di prescrizione il reato originariamente più grave, il giudice del rinvio può individuare un diverso reato come base per la determinazione della pena purché la nuova determinazione non consista in un aggravamento vietato rispetto alla misura precedentemente praticata.
  • La conferma del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti (ove accertata) incide sul campo edittale e può giustificare l'uso di una specifica forbice sanzionatoria; la Corte valuta la congruità della pena anche con riferimento alla misura media edittale e al principio di 'pena equa'.
  • Gli aumenti per continuazione, una volta correttamente determinati dal giudice di primo grado e confermati come criteri, possono essere confermati dal giudice del rinvio se coerenti con il nuovo quadro complessivo dei reati residui.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e, se derivanti dalla volontà della parte, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; è pertanto opportuno valutare criticamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.

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